Cassazione Penale, Sentenza n. 8319/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza probatoria in relazione al reato indicato nel capo B), contestando l'affidabilità delle chiamate in correità di Nichellini e la mancanza di elementi a supporto del tempus e della concreta partecipazione; (2) contestazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma ter, lett. b) D.lgs. 286/98 (fine di profitto), sostenendo che la sola circostanza che Nichellini sia stato compensato non dimostra il fine di lucro e che altri coimputati negano il compenso; (3) censura per mancata concessione delle attenuanti generiche, con richiesta di valutare condizioni socio-economiche, buona condotta processuale e tempo trascorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la credibilità delle dichiarazioni del coimputato Nichellini e i riscontri investigativi siano adeguatamente motivati dalla Corte d'appello, quindi la censura è generica e mira a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; (2) l'aggravante prevista dall'art. 12 D.lgs. 286/98 è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e la contestazione del ricorrente è generica; la negazione del compenso da parte di altro coimputato non smentisce le dichiarazioni contrarie e non annulla logicamente la valutazione del fine di lucro; (3) la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e la Corte d'appello ha correttamente ritenuto prevalente la gravità e la reiterazione della condotta. Conseguentemente il provvedimento impugnato (conferma della condanna a 6 anni di reclusione e 560.000 euro di multa) resta confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12, comma ter, lett. b)
L'aggravante per il fine di profitto può essere ritenuta dal giudice di merito sulla base di elementi di fatto e riscontri; la Corte di cassazione ne verifica solo la motivazione giuridicamente apprezzabile e non rientra nel merito probatorio per ribaltare la valutazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il controllo della Corte di cassazione alle ragioni giuridicamente apprezzabili della motivazione di merito, all'assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni; non consente una revisione dei fatti o una rivalutazione probatoria.
Le attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito con un giudizio di fatto; la cassazione può censurare solo motivazioni contraddittorie o omesse, non la valutazione comparativa di elementi di fatto operata dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; norma applicata dal giudice per irrogare l'onere di euro 3.000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un coimputato (chiamata in correità) possono fondare una condanna se il giudice di merito le ritiene credibili e le accompagna con riscontri investigativi; la cassazione non riesamina la loro attendibilità se la motivazione di merito è congrua.
- La sussistenza dell'aggravante per fine di lucro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta da elementi quali compensi, organizzazione e modalità della condotta; la contraddizione tra dichiarazioni di coimputati non invalida automaticamente la valutazione del giudice.
- Le attenuanti generiche comportano una valutazione discrezionale e fattuale del giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
- In cassazione il ricorso deve dialogare specificamente con la motivazione impugnata: censure generiche volte a ottenere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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