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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8319/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e carenza probatoria in relazione al reato indicato nel capo B), contestando l'affidabilità delle chiamate in correità di Nichellini e la mancanza di elementi a supporto del tempus e della concreta partecipazione; (2) contestazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma ter, lett. b) D.lgs. 286/98 (fine di profitto), sostenendo che la sola circostanza che Nichellini sia stato compensato non dimostra il fine di lucro e che altri coimputati negano il compenso; (3) censura per mancata concessione delle attenuanti generiche, con richiesta di valutare condizioni socio-economiche, buona condotta processuale e tempo trascorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la credibilità delle dichiarazioni del coimputato Nichellini e i riscontri investigativi siano adeguatamente motivati dalla Corte d'appello, quindi la censura è generica e mira a una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; (2) l'aggravante prevista dall'art. 12 D.lgs. 286/98 è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e la contestazione del ricorrente è generica; la negazione del compenso da parte di altro coimputato non smentisce le dichiarazioni contrarie e non annulla logicamente la valutazione del fine di lucro; (3) la valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e la Corte d'appello ha correttamente ritenuto prevalente la gravità e la reiterazione della condotta. Conseguentemente il provvedimento impugnato (conferma della condanna a 6 anni di reclusione e 560.000 euro di multa) resta confermato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12, comma ter, lett. b)

    L'aggravante per il fine di profitto può essere ritenuta dal giudice di merito sulla base di elementi di fatto e riscontri; la Corte di cassazione ne verifica solo la motivazione giuridicamente apprezzabile e non rientra nel merito probatorio per ribaltare la valutazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita il controllo della Corte di cassazione alle ragioni giuridicamente apprezzabili della motivazione di merito, all'assenza di manifesta illogicità e alla coerenza delle argomentazioni; non consente una revisione dei fatti o una rivalutazione probatoria.

  • Codice penale, art. 133

    Le attenuanti generiche sono valutate dal giudice di merito con un giudizio di fatto; la cassazione può censurare solo motivazioni contraddittorie o omesse, non la valutazione comparativa di elementi di fatto operata dal giudice di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze per il ricorrente quando il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende; norma applicata dal giudice per irrogare l'onere di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un coimputato (chiamata in correità) possono fondare una condanna se il giudice di merito le ritiene credibili e le accompagna con riscontri investigativi; la cassazione non riesamina la loro attendibilità se la motivazione di merito è congrua.
  • La sussistenza dell'aggravante per fine di lucro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta da elementi quali compensi, organizzazione e modalità della condotta; la contraddizione tra dichiarazioni di coimputati non invalida automaticamente la valutazione del giudice.
  • Le attenuanti generiche comportano una valutazione discrezionale e fattuale del giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • In cassazione il ricorso deve dialogare specificamente con la motivazione impugnata: censure generiche volte a ottenere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e una somma alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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