Cassazione Penale, Sentenza n. 8263/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Bologna, della condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione IRES per l'anno d'imposta 2015). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul metodo di calcolo utilizzato per determinare l'IRES evasa (presunto uso del metodo R.A.D.A.R. ma poi calcoli effettuati su fatture); 2) mancata motivazione circa il mancato utilizzo del metodo R.A.D.A.R. per il 2015, già adoperato per il 2014; 3) mancato computo di costi effettivi non documentati (in particolare 28 assegni bancari per complessivi euro 260.413,71) ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'imposta; 4) errata applicazione dell'art. 86 T.U.I.R. nella valutazione della cessione (plusvalenza/minusvalenza) di azienda e beni strumentali per euro 155.327,09; 5) vizio nella statuizione delle pene accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74/2000 dopo aver concesso la sospensione condizionale della pena principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i primi due motivi: ha rilevato contraddittorietà ed evidente errore logico e di calcolo nella motivazione della Corte territoriale (dichiarato l'uso del data-base R.A.D.A.R. e della redditività media, ma poi il calcolo concreto è stato fatto sulle fatture esibite; inoltre errore nel calcolo dell'imposta risultante dall'applicazione del 27,5% sulla base indicata), con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio atto a chiarire le incongruenze e verificare il superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. I restanti tre motivi (terzo, quarto e quinto) sono stati dichiarati inammissibili per essere 'nuovi' in Cassazione, richiedendo valutazioni di fatto non dedotte in appello; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la sospensione condizionale si estende automaticamente alle pene accessorie (art. 166 cod. pen.), sospendendone l'esecuzione salvo revoca. Conclusione: annullamento con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alle questioni ritenute fondate.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Individua la soglia di punibilità per il reato di omessa dichiarazione; il giudice deve verificare con calcoli coerenti se l'imposta evasa supera la soglia penalmente rilevante.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. e) e comma 3
Regola i motivi di ricorso per cassazione (fra cui la illegittimità/mancanza di motivazione) e l'inammissibilità delle censure relative a violazioni non dedotte in appello che richiedono valutazioni di fatto.
art. 86 T.U.I.R.
Disciplina la determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione d'azienda; secondo la difesa l'importo da computare nei ricavi doveva essere la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato dei beni ceduti.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
Indica le pene accessorie applicabili in reati tributari; la questione della loro applicazione è stata trattata alla luce del principio sulla sospensione condizionale.
art. 166 cod. pen.
Stabilisce che la sospensione condizionale della pena si estende automaticamente alle pene accessorie, sospendendone l'esecuzione salvo che ricorrano cause ostative.
art. 163 cod. pen.
Fornisce le condizioni per la concessione e la revoca della sospensione condizionale della pena, richiamate dalla Corte nella valutazione pratico-giuridica.
Massime di principio
- Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e non contraddittorio il metodo usato per la ricostruzione del reddito fiscale (es. uso di banche dati come R.A.D.A.R. vs. conteggi su fatture): discordanze possono portare all'annullamento per vizio di motivazione.
- Se la determinazione dell'imposta evasa si avvicina alla soglia di punibilità, ogni passaggio di calcolo (base imponibile, aliquota applicata, costi dedotti) deve essere esplicitato e corretto: errori aritmetici o logici possono inficiare la decisione.
- In Cassazione non sono ammissibili questioni 'nuove' che non siano state dedotte in appello o che richiedano un esame di fatto, salvo che fossero state già oggetto del gravame; tali questioni devono essere sollevate in appello per consentire il controllo di merito.
- La sospensione condizionale si estende automaticamente alle pene accessorie (art. 166 c.p.), ma tale estensione sospende solo l'esecuzione delle pene accessorie; le pene possono comunque essere applicate se il beneficio viene revocato.
- Per contestazioni fiscali penali è cruciale la tenuta e la produzione delle scritture contabili: in mancanza l'Amministrazione può ricostruire il reddito, ma il metodo adottato per la ricostruzione deve essere chiaro, coerente e motivato.
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