Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che i reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti loro ascritti si erano estinti per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado. La questione riguarda il corretto computo del termine prescrizionale: momento consumativo 21/07/2014; termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi (applicabile ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990), con 64 giorni di sospensione computati. Tale termine è decorso il 25/03/2022, dunque prima della sentenza della Corte d'Appello del 06/03/2024 che aveva invece confermato la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati ascritti ai ricorrenti si erano estinti per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di secondo grado. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che ammette il ricorso per cassazione fondato sulla intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non rilevata dal giudice di merito.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Da tale disposizione deriva il termine massimo di prescrizione applicabile ai reati contestati; la Corte ha effettuato il calcolo del termine prescrizionale (7 anni e 6 mesi) includendo i giorni di sospensione rilevanti.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
La censura sulla intervenuta estinzione del reato per prescrizione è qualificata come motivo ammissibile in cassazione ai sensi di questa disposizione.
Sezioni Unite, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
L'orientamento delle Sezioni Unite è richiamato per affermare che è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata e il giudice di merito non l'ha rilevata, il ricorso per cassazione può essere proposto anche con un unico motivo che deduca l'intervenuta estinzione per prescrizione (art. 606 c.p.p., lett. b)).
- Il calcolo della prescrizione deve partire dal momento consumativo del reato e tener conto di periodi di sospensione/interruzione computati dalla legge o dalla giurisprudenza; errori nel conteggio che mostrino l'estinzione anteriore alla sentenza impugnata legittimano l'annullamento senza rinvio.
- Quando la prescrizione è accertata come già intervenuta prima della sentenza di merito, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio perché il reato è estinto, anche se non vi sono condizioni per un proscioglimento immediato sul merito.
- Per la difesa: sollevare tempestivamente la questione prescrizionale e documentare le date rilevanti (consumazione, sospensioni, eventuali atti interruttivi) è fondamentale; in cassazione è possibile far valere l'estinzione per prescrizione anche se non valorizzata nei gradi precedenti.
- Per il pubblico ministero e i giudici: se emerge che la prescrizione è maturata prima della pronuncia, occorre dichiararla d'ufficio o comunque darne conto, poiché si tratta di causa estintiva che incide sulla legittimità della condanna.
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