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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8265/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per inammissibilità dell'appello a causa del difetto di elezione di domicilio e di mandato specifico ad impugnare. Il ricorrente deduceva: 1) erronea esclusione della riammissione in termini ex art.175 c.p.p. per un presunto errore materiale della segretaria del difensore (procura non depositata per distrazione/duplicazione di allegati); 2) errata applicazione degli artt.581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., perché sarebbe esistita una precedente elezione di domicilio risultante dagli atti e l'imputato era presente nel dibattimento di primo grado, perciò non occorreva deposito di mandato specifico ad impugnare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima censura non specifica e manifestamente infondata: l'errore invocato (mancato invio della procura) è attribuibile al difensore (colpa) e non configurava caso fortuito/forza maggiore per la riammissione in termini. La seconda censura è stata respinta richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (RG.6578/24): per i casi soggetti all'art.581, comma 1-ter c.p.p. è necessario che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo per consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione; tale richiamo mancava. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in eur 3.000,00 (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.175 cod. proc. pen.

    La richiesta di riammissione in termini deve essere specifica e fondata; un errore dovuto a omissione del difensore (anche per negligenza della segreteria) è normalmente imputabile al difensore stesso e non giustifica la riammissione se non è comprovato un caso fortuito o forza maggiore.

  • art.581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.

    art.581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    Per il periodo applicabile, è richiesta a pena di inammissibilità che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione; la sola esistenza anteriore di una elezione in atti non è sufficiente se non richiamata specificamente nell'impugnazione.

  • Legge 9 agosto 2024, n.114 (abrogazione)

    legge 9 agosto 2024, n.114 (abrogazione dell'art.581, comma 1-ter, in vigore dal 25/08/2024)

    La disposizione di modifica/abrogazione non opera retroattivamente per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; dunque la disciplina richiamata è applicabile al caso in esame.

  • Sezioni Unite, procedimento RG.6578/24 (ud. 24/10/2024)

    Sezioni Unite, procedimento RG.6578/24 (udienza del 24/10/2024)

    Hanno chiarito che per l'art.581, comma 1-ter, c.p.p. è sufficiente che l'impugnazione riporti un richiamo espresso e la collocazione nel fascicolo della precedente dichiarazione/elezione di domicilio; in mancanza del richiamo specifico, l'impugnazione è inammissibile per difetto di elezione di domicilio.

  • art.616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare la parte al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato nel caso con fissazione della somma in EUR 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per valutare la responsabilità della parte nell'origine della causa di inammissibilità: la Corte ha rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso fosse privo di colpa tale da escludere l'applicazione della sanzione.

Massime di principio

  • All'atto di impugnazione deve essere allegata o richiamata in modo espresso e specifico l'elezione di domicilio (indicandone la collocazione nel fascicolo) quando previsto dalla norma, altrimenti l'appello può essere dichiarato inammissibile.
  • Gli errori della segreteria o omissioni materiali imputabili all'organizzazione del difensore sono generalmente considerati colpa del difensore e non giustificano la riammissione in termini salvo prova di caso fortuito o forza maggiore.
  • La mera esistenza di una precedente elezione di domicilio negli atti non sostituisce il necessario richiamo esplicito nell'atto di impugnazione: sempre indicare esplicitamente dove si trova la dichiarazione/electione.
  • Le impugnazioni proposte nei termini di vigenza di una norma poi abrogata si giudicano sulla base della disciplina vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, è frequente la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso manifestamente inammissibile.

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