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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p.: il ricorrente lamentava che, pur essendo stato giudicato con il rito abbreviato condizionato, il Tribunale non aveva applicato la diminuzione obbligatoria di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. nella determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha stabilito che la diminuzione di un terzo ex art. 442, comma 2, c.p.p. deve essere applicata dopo la determinazione della pena risultante dal bilanciamento di attenuanti, aggravanti e recidiva; ha quindi rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e euro 2666,00 di multa (applicazione della diminuzione di un terzo sulla pena originaria di 12 mesi e euro 4.000,00).

Norme richiamate

  • d.P.R. n.309/1990, art.73, comma 5

    Delitto contestato all'imputato; norma di riferimento per la qualificazione del reato (traffico/illecito stupefacenti) su cui è stata resa la condanna.

  • codice di procedura penale, art.438

    Norma relativa al procedimento abbreviato; richiamata nel gravame per la corretta applicazione del rito speciale.

  • codice di procedura penale, art.442, comma 2

    Stabilisce la diminuzione di un terzo della pena in caso di condanna con il rito abbreviato per delitto. La Corte ha interpretato la norma come una riduzione di carattere premiale, da computare dopo la determinazione della pena risultante dal bilanciamento tra attenuanti, aggravanti e applicazione della recidiva, e non come circostanza attenuante o diminuente di natura sostanziale.

  • codice di procedura penale, art.620, lett. i)

    Consente alla Corte di Cassazione di redeterminare la pena senza rinvio quando l'annullamento non investe valutazioni di fatto; applicata per rideterminare direttamente la pena nella misura corretta.

  • Cass. Sez.5, n.55807/2018 (Rv. 274622)

    Giurisprudenza richiamata che conferma l'orientamento secondo cui la riduzione di pena per il rito abbreviato è premiale, va computata dopo il giudizio di bilanciamento e non rientra nella categoria delle circostanze attenuanti o delle diminuenti in senso tecnico-giuridico.

Massime di principio

  • La scelta del rito abbreviato comporta ex lege una riduzione premiale della pena (1/3 per i delitti) che deve essere applicata obbligatoriamente dal giudice che condanna.
  • La diminuzione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p. va calcolata dopo aver determinato la pena di base e dopo il bilanciamento tra circostanze attenuanti, aggravanti e l'eventuale recidiva; non può essere sostituita o assorbita da altre valutazioni sul reato o sul reo.
  • Se il giudice non applica la diminuzione obbligatoria del rito, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, quando non sono coinvolti accertamenti di fatto, rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. i).
  • Difensori e parti devono vigilare che il dispositivo sentenziale riporti esplicitamente il calcolo della riduzione premiale; in mancanza è possibile proporre ricorso per cassazione limitatamente alla sanzione.
  • La qualificazione delle circostanze attenuanti come equivalenti alla recidiva non esclude l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato: l'operazione di riduzione è autonoma rispetto al giudizio sulle circostanze.

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