Cassazione Penale, Sentenza n. 8266/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva: 1) estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il fatto si sarebbe consumato nel 2014 e che quindi i termini prescrizionali erano maturati; 2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e insufficienza del compendio probatorio, perché il legale rappresentante risultava essere un altro soggetto (Salvatore Magrì) dalla data 11/12/2013 e, dunque, le omissioni dichiarative sarebbero imputabili a costui e non al ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre precisato che il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 si perfeziona 90 giorni dopo il termine di presentazione della dichiarazione (qui al 30/12/2014), per cui la prescrizione decennale scade il 30/12/2024 e il termine ordinario di otto anni non era maturato per effetto di atti interruttivi (deposito della richiesta di rinvio a giudizio 11/02/2022 e decreto che dispone il giudizio 21/04/2022). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha accertato la posizione di dominus di fatto del ricorrente (fatture, gestione effettiva, iniziativa per nuova gestione, rassicurazioni ai soci), di modo che la responsabilità è stata adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
Il momento consumativo dell'omessa dichiarazione è fissato dalla scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dal termine finale previsto per legge per la presentazione della dichiarazione annuale (quindi il reato si perfeziona a quella data e da lì decorre la prescrizione).
codice penale, art. 157
Norma sulla prescrizione: il ricorso invocava l'estinzione per prescrizione ai sensi di questa disposizione, ma la Corte ha applicato il criterio del momento consumativo previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 per il decorso dei termini.
codice di procedura penale, art. 160
Gli atti che interrompono il corso della prescrizione comprendono il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e l'emissione del decreto che dispone il giudizio; tali atti hanno impedito la maturazione della prescrizione ordinaria.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che consente la impugnazione per motivi di vizio della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo formulato in termini manifestamente infondati rispetto al giudizio di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa norma.
legge n. 103/2017, art. 1, comma 64
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà determinando in via equitativa il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Orientamenti giurisprudenziali della Cassazione
Sez. 3, n. 42373 del 08/10/2024; Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016; Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015
Richiamate per confermare il criterio sul momento consumativo dell'omessa dichiarazione e per affermare la responsabilità dell'amministratore di fatto quale autore principale quando svolge la gestione effettiva dell'ente.
Massime di principio
- Il reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000) si consuma alla scadenza dei 90 giorni successivi al termine di legge per la presentazione della dichiarazione: da quella data decorre la prescrizione.
- Gli atti processuali formali (es. deposito della richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio) interrompono il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 160 cod. proc. pen.; pertanto bisogna verificare tutte le interruzioni e sospensioni per valutare la maturazione della prescrizione.
- In cassazione i motivi generici o che si limitano a reiterare le doglianze già svolte senza affrontare le argomentazioni della decisione impugnata possono essere dichiarati inammissibili.
- Chi ha la gestione effettiva dell'ente (amministratore di fatto o dominus) può essere ritenuto autore principale del reato tributario anche se formale legale rappresentante è un altro soggetto; il giudice valuta la concreta titolarità della gestione e la capacità di compiere l'atto omesso.
- Per contestare la responsabilità penale in casi di apparente cambiamento del legale rappresentante, è necessario produrre elementi che dimostrino la reale cessazione del potere di gestione e l'effettivo esercizio delle funzioni da parte del nuovo rappresentante; mere deduzioni non sorrette da prova difficilmente elidono la responsabilità.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni maggiorate, inclusi versamenti alla Cassa delle ammende se previsto; valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire con il ricorso in cassazione.
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