Cassazione Penale, Ordinanza n. 05882/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge, contestando la ritenuta sussistenza della fattispecie di reato. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato, senza vizi logici o giuridici, il quantitativo di stupefacente rinvenuto, la sua suddivisione in dosi e le modalità di occultamento ai fini della configurabilità del reato. Ha parimenti ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato sulla base del contegno processuale dell'imputato e del fatto che la pena era già stata determinata nel minimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione adeguata, anche valorizzando il contegno processuale dell'imputato e la congruità della pena già irrogata nel minimo edittale.
La configurabilità del reato è stata affermata in relazione al quantitativo di stupefacente, alla suddivisione in dosi e alle modalità di occultamento, elementi ritenuti sintomatici della finalità di spaccio.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la finalità di spaccio può essere desunta da elementi fattuali quali il quantitativo detenuto, la suddivisione in dosi e le modalità di occultamento della sostanza, purché la valutazione di merito sia immune da vizi logici o giuridici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito adeguata e coerente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non apparente, potendo il giudice valorizzare il comportamento processuale dell'imputato e la già avvenuta determinazione della pena nel minimo edittale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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