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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva assolto l'imputata dal capo a) per insussistenza del fatto, ma aveva confermato la responsabilità per il reato residuo, rideterminando la pena in anni 1 di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della confisca per equivalente a euro 13.200,00. Contro tale decisione l'imputata proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla statuizione di responsabilità; 2) vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione in relazione alla pena, assumendo che la Corte territoriale avesse indicato nel dispositivo una riduzione per le attenuanti generiche senza poi applicare la corrispondente diminuente. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato correttamente la responsabilità per il reato di cui al capo b), valorizzando la mancata contestazione della falsità di una fattura emessa da un terzo per euro 60.000,00 e utilizzata in dichiarazione fiscale, integrando così il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la misura dell'evasione escludeva la particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto errato: la Corte di appello non aveva omesso la diminuente per le attenuanti generiche, ma non aveva applicato una diversa diminuente relativa alla scelta del rito; inoltre, la questione non era stata devoluta con specifico motivo di gravame, sicché non poteva essere rilevata d'ufficio in cassazione come correzione di una mera violazione di legge non comportante pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, confermando così la decisione di merito nella parte in cui aveva affermato la responsabilità penale dell'imputata per il reato residuo di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    La falsità della fattura, utilizzata in dichiarazione fiscale, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Non è applicabile quando l'entità dell'evasione esclude la particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, un motivo di ricorso contro la conferma della responsabilità è manifestamente infondato quando la motivazione di merito abbia dato conto in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto degli elementi che integrano il reato contestato.
  • Ai fini del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rileva l'utilizzazione della fattura falsa in dichiarazione fiscale, anche quando l'imputato non contesti la falsità del documento utilizzato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dalla rilevanza quantitativa dell'evasione, quando essa sia tale da escludere la modestia offensiva richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • In cassazione non può essere emendato d'ufficio un preteso errore di riduzione della pena se la relativa questione non è stata specificamente devoluta con il ricorso e se non si versa in pena illegale.
  • L'omessa o diversa modulazione della diminuzione di pena può integrare violazione di legge, ma non consente l'intervento officioso del giudice di legittimità se non è dedotta con un motivo pertinente e se non determina l'illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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