Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena da anni 2 di reclusione e 60.000 euro di multa a anni 1 e mesi 4 di reclusione, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e confermando nel resto la condanna per il reato ascritto. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, lamentando che la Corte territoriale avrebbe mal motivato nella determinazione del trattamento sanzionatorio; 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in grado di appello, deducendo che esse non sarebbero state riconosciute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché la ricorrente si è limitata a una contestazione apodittica della motivazione senza indicare quali elementi decisivi la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare o valutato illogicamente ai fini della pena. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un presupposto fattuale errato: le circostanze attenuanti generiche erano state invece riconosciute dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 62-bis c.p.
richiamato indirettamente come fonte delle circostanze attenuanti generiche, che nel caso concreto risultano già state concesse dalla Corte territoriale
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per escludere l'automatismo della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità solo quando vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la dosimetria della pena, la censura è inammissibile se formulata in modo generico e privo dell'indicazione specifica degli elementi di fatto o di diritto che il giudice di merito avrebbe trascurato o illogicamente valutato.
- La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando il provvedimento impugnato risulta averle già riconosciute; il motivo che presuppone un dato fattuale smentito dagli atti non può essere scrutinato nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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