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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione una sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p., con la quale, su concorde richiesta delle parti, era stata applicata la pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 300 euro di multa in relazione a un tentativo di rapina aggravata dalla recidiva. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata fosse carente e talora contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le difese svolte nei motivi di appello e si sarebbe limitata a richiamare pedissequamente la motivazione della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo articolato fosse non consentito, poiché fondato su censure ai motivi di appello che, nel rito concordato ex art. 599-bis c.p.p., risultano rinunciate. Ha inoltre osservato la totale genericità delle doglianze, prive di specifiche deduzioni in fatto e in diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    ex art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello i motivi di appello oggetto dell'accordo si intendono rinunciati; non possono quindi essere riproposti in cassazione come censure alla motivazione della sentenza resa in base all'accordo.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia ragione di ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, c.p.

    reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, cod. pen.

    La pena era stata applicata in relazione al tentativo di rapina con recidiva reiterata o specifica di quarto comma.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., le censure relative ai motivi di appello rinunciati non possono essere riproposte in cassazione come vizio di motivazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere deduzioni specifiche in fatto e in diritto: la mera affermazione di carenze o contraddizioni motivazionali, senza puntuale confronto con la decisione impugnata, è motivo generico e inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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