Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non vi erano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come richiesto ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in Cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Salerno che, il 24 giugno 2024, aveva applicato su richiesta delle parti la pena di mesi 12 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato a lui ascritto. Con un unico motivo ha dedotto erronea applicazione di legge, lamentando la mancata traduzione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che la doglianza non integri un motivo idoneo a sostenere il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento: la mancata traduzione può incidere, al più, sulla decorrenza del termine per impugnare, ma non amplia i motivi di ricorso esperibili contro quel tipo di sentenza.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento non è deducibile, come autonomo motivo di impugnazione, la sola mancata traduzione del provvedimento; tale vizio può incidere esclusivamente sulla decorrenza del termine per impugnare, se del caso.
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono impugnabili solo per i motivi consentiti dall'ordinamento per tale speciale rito, non potendo la deduzione di un vizio estraneo ai motivi tipici rendere ammissibile il ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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