Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per il reato ascrittogli, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in adesione alla richiesta di applicazione concordata della pena ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena da anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa in anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, confermando nel resto la decisione di merito. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla statuizione di reità. La Corte di cassazione ha però rilevato che, contro una decisione emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o su vizi attinenti alla quantificazione della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente non aveva articolato alcuna censura tra quelle consentite, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Per la sentenza resa in adesione alla richiesta di applicazione concordata della pena sono ammissibili in cassazione solo censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; restano precluse le doglianze su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p. e determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
Non è consentito dedurre in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento in sede di ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone la mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non sono deducibili, in sede di legittimità, motivi già rinunciati con il concordato, né la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né vizi che investano la sola quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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