Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento per partecipazione a un sodalizio criminoso, la Corte di appello di Napoli aveva riformato la sentenza di primo grado solo sulla pena, in adesione a un concordato ex art. 599-bis c.p.p., rideterminando le pene per alcuni imputati e confermando il resto della decisione per altri. Avverso tale sentenza alcuni imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Un ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge sulla ritenuta partecipazione al sodalizio, sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena. Due coimputati hanno dedotto il solo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Una ricorrente ha inoltre lamentato la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi inammissibili: per tre ricorrenti perché le censure erano state espressamente rinunciate nel concordato sulla pena e quindi la Corte territoriale non doveva motivare su tali punti; per il quarto ricorrente perché i motivi erano manifestamente infondati, essendo adeguatamente motivata la partecipazione al sodalizio con ruolo apicale, corretta la recidiva e generiche le doglianze sulle attenuanti senza specificazione delle ragioni favorevoli non considerate dal merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per tre imputati l'inammissibilità è stata affermata perché le doglianze erano state rinunciate nel concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., sicché la Corte d'appello non aveva alcun obbligo di motivazione su quei profili. Per il quarto imputato i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la motivazione sulla partecipazione al sodalizio era adeguata, fondata anche su conversazioni intercettate; la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. era correttamente valorizzata per le plurime condanne pregresse; la doglianza sulle attenuanti generiche era generica perché non indicava elementi favorevoli specificamente trascurati. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena comporta la rinuncia alle censure incompatibili con il patteggiamento in appello; su tali punti la Corte territoriale non deve motivare.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.

    La recidiva è legittimamente riconosciuta quando risultino plurime condanne pregresse per delitti.

  • art. 129 c.p.p.

    motivi di proscioglimento

    La deduzione della mancata verifica ex art. 129 c.p.p. è irrilevante se non emergono elementi per un proscioglimento immediato e se la censura è stata rinunciata nell'accordo sulla pena.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena, le questioni espressamente rinunciate dalle parti non possono essere riproposte in cassazione, e la sentenza di merito non è tenuta a motivare su di esse.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure siano manifestamente infondate o formulate in modo generico, senza indicare specifici elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito.
  • La recidiva reiterata può essere correttamente valorizzata quando il giudice dia conto di plurime precedenti condanne per delitti, senza necessità di argomentazioni ulteriori se la motivazione è congrua.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche deve indicare le circostanze favorevoli concretamente trascurate dai giudici di merito; in difetto, il motivo è generico e manifestamente infondato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in linea di principio, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.