Cassazione Civile, Ordinanza n. 05373/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un credito collegato a un contratto di mutuo stipulato da una società e garantito da fideiussione. I debitori proponevano opposizione e il tribunale revocava il decreto: per un verso riteneva non genuina la sottoscrizione della fideiussione attribuita a uno dei garanti; per altro verso riteneva non provata l’esistenza e/o l’entità del credito, perché la documentazione prodotta dalla banca non consentiva di ricollegare con certezza il debito residuo al rapporto di finanziamento. In appello la banca sosteneva che, trattandosi di mutuo, era sufficiente il contratto con atto di erogazione e quietanza e che l’estratto contabile non contestato doveva valere come prova del credito; inoltre censurava la declaratoria di inammissibilità di alcuni motivi e il mancato esame della questione sulla falsità della firma della fideiussione. La Corte d’appello respingeva i gravami, ritenendo inammissibili alcuni motivi per difetto di specificità e, comunque, insufficiente la prova del credito perché il documento prodotto non dimostrava il collegamento tra mutuo, conto di appoggio e saldo azionato, né erano stati prodotti tutti gli estratti conto necessari a ricostruire analiticamente il rapporto. Nel ricorso per cassazione la società mandataria della cessionaria del credito deduceva, in sintesi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulla prova del credito in materia di mutuo; errata applicazione delle norme su estratto conto/saldaconto, non contestazione e valutazione delle prove; omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato esame dei motivi sull’autenticità della fideiussione; erronea declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello relativi alla qualificazione del rapporto di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché non coglievano una delle rationes decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non dimostravano in modo adeguato il credito azionato. In particolare ha affermato che, anche a voler ritenere il collegamento tra mutuo e conto di appoggio, la prova dell’esatto ammontare del credito non poteva ricavarsi dal solo documento prodotto, essendo necessari tutti gli estratti conto dalla data di apertura del rapporto. Ha inoltre escluso che vi fosse interesse a censurare l’omesso esame della falsità della firma della fideiussione, poiché la decisione di merito aveva comunque assorbito tale questione per difetto di prova del credito; e ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dei motivi di appello sulla qualificazione del rapporto di garanzia, in mancanza dell’indicazione di uno specifico pregiudizio processuale derivante dal vizio dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di esposizione sommaria dei fatti è stata respinta perché il ricorso consentiva di ricostruire agevolmente lite e censure.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per le doglianze di violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le censure colpissero efficacemente le rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che, dopo la riforma del 2012, è sindacabile solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
È stato invocato dalla ricorrente a sostegno della sufficienza della documentazione del mutuo, ma la censura è stata respinta perché non superava la questione della prova dell’esatto credito azionato.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gravasse sul creditore la dimostrazione del credito nei termini richiesti dalla documentazione prodotta.
art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la valenza probatoria dell’estratto contabile, ma la Corte ha escluso che il solo documento prodotto fosse sufficiente a dimostrare il credito azionato.
Invocato in relazione alla mancata contestazione dell’estratto conto; la Corte ha ritenuto che la non contestazione del documento non bastasse, nel caso concreto, a provare il credito senza la produzione degli estratti completi.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché, in appello, l’assorbimento di alcuni motivi era legittimo per ragione più liquida e non vi era giudicato interno sulla questione della fideiussione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e della non contestazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato.
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Invocato in relazione alla contestazione dei fatti costitutivi del credito e alla pretesa non contestazione da parte dei debitori.
Richiamato per sostenere il rischio di giudicato sulla falsità della firma; la Corte ha escluso tale rischio per effetto sostitutivo della sentenza di appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’omesso esame dei motivi di appello.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma senza esito favorevole.
La Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello per difetto di specificità, poiché non era stato indicato il concreto pregiudizio processuale derivante dal vizio dedotto.
Richiamato nei ragionamenti sull’acquiescenza e sui rapporti tra capi della sentenza impugnata, in relazione all’effetto sostitutivo dell’appello.
Richiamato in relazione alle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dai debitori.
Applicato per l’attribuzione delle spese agli avvocati dichiaratisi anticipatari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile o infondato se non investe specificamente tutte le basi argomentative che sorreggono la decisione.
- Nel credito bancario fondato su mutuo gestito tramite conto di appoggio, la prova del solo saldo finale non basta, se contestata l’entità del credito: il creditore deve fornire una ricostruzione analitica del rapporto con gli estratti conto necessari a verificare il saldo e le poste applicate.
- La mancata contestazione di singoli documenti non equivale, di per sé, a prova piena del credito quando resti contestato il quantum o quando la documentazione non consenta la ricostruzione completa del rapporto.
- In tema di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile in cassazione solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più censurabile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L’assorbimento di un motivo di appello per ragione più liquida è legittimo quando la questione assorbita non è necessaria alla definizione della controversia, soprattutto se il rigetto può poggiare su una diversa ragione autonoma e decisiva.
- La censura di una violazione processuale in appello è inammissibile se l’impugnante non indica quale concreto pregiudizio abbia subito sul piano difensivo, quando la violazione non comporti rimessione al primo giudice.
- L’appello ha effetto sostitutivo sia in caso di riforma sia in caso di conferma: la sentenza di secondo grado sostituisce integralmente quella di primo grado e impedisce la formazione del giudicato interno sui capi devoluti.
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