Cassazione Civile, Ordinanza n. 26972/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (procedura fallimentare)
La controversia
La curatela fallimentare aveva convenuto in giudizio l'occupante di un appartamento compreso nell'attivo fallimentare, deducendo che questi lo deteneva senza titolo e chiedendo sia il rilascio sia il risarcimento del danno per la perdita di disponibilità e di frutti civili del bene, parametrando il pregiudizio al valore locativo. In primo grado era stata accolta la sola domanda di rilascio, mentre la domanda risarcitoria era stata respinta. In appello la curatela aveva censurato il rigetto del danno sostenendo, da un lato, che l'occupazione illegittima di un immobile è di per sé lesiva del diritto di proprietà e che il pregiudizio sarebbe risarcibile anche senza una prova analitica in quanto conseguenza normale della perdita di godimento; dall'altro, che gli atti di causa e il comportamento dell'occupante consentivano quantomeno una prova presuntiva del danno e la liquidazione equitativa sulla base del canone di mercato. Deduceva inoltre il diritto ai frutti civili ex artt. 1148 e 948 c.c. e contestava la motivazione sulla mancata ammissione del pregiudizio. La corte d'appello aveva compensato parzialmente le spese, ma aveva sostanzialmente confermato il rigetto della domanda risarcitoria. In Cassazione la curatela ha affidato il ricorso a cinque motivi: violazione delle norme sul diritto di proprietà, sul risarcimento del danno e sulla prova del pregiudizio per avere escluso la risarcibilità del danno da occupazione senza titolo; violazione delle norme sul possesso e sui frutti civili per avere negato la spettanza dei frutti; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla valutazione della prova; ulteriore violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. per non avere valorizzato gli elementi presuntivi del danno; infine, errata qualificazione dell'occupazione come detenzione anziché possesso, con conseguente negazione dei frutti civili maturati dopo la domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui, in caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario deve allegare e provare la concreta possibilità di esercitare il godimento del bene perduta, e che, ove il danno non sia provabile nel preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, anche parametrandolo al canone locativo di mercato. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo e il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della corte territoriale fosse solo apparente, perché aveva affermato in modo assertivo la mancanza di allegazione e prova del pregiudizio senza confrontarsi con gli specifici elementi indiziari e probatori indicati nell'appello dalla curatela. I motivi secondo e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà e sul godimento del bene
richiamato in tema di rivendicazione e frutti civili spettanti al proprietario
richiamato per distinguere possesso e detenzione
richiamato per la qualificazione della relazione di fatto con il bene
richiamato in tema di buona fede del possessore
richiamato per l'obbligo di restituzione dei frutti percepiti o percepibili dal possessore
richiamato sul danno conseguenza e sul nesso tra illecito e pregiudizio
richiamato per la liquidazione equitativa del danno non provabile nel preciso ammontare
richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano
richiamato per i criteri di liquidazione del danno da fatto illecito
richiamato sul riparto dell'onere della prova
richiamato per la prova presuntiva
richiamato per le presunzioni semplici
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza e ogni provvedimento giurisdizionale devono essere motivati
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni
richiamato in relazione alla valutazione delle prove
norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato per l'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato
utilizzato come parametro dei vizi denunciati in cassazione
Massime di principio
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario non può limitarsi ad affermare astrattamente la lesione del diritto dominicale: il fatto costitutivo del risarcimento è la concreta possibilità di godimento del bene, diretta o indiretta, che sia andata perduta.
- Se il danno da perdita del godimento non è dimostrabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato, purché sia provata la perdita della disponibilità economica del bene.
- Il diritto ai frutti civili e il tema della qualificazione della relazione con il bene non possono essere esclusi in modo apodittico: il giudice deve confrontarsi con gli specifici elementi di fatto e con le presunzioni dedotte dalla parte interessata.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando si limita a formule assertive senza illustrare il percorso logico seguito per disattendere le deduzioni e le prove offerte dalla parte.
- Quando la corte di merito rigetta una domanda risarcitoria nonostante siano stati allegati concreti elementi indiziari del pregiudizio, deve spiegare perché tali elementi non siano idonei a fondare, anche per via presuntiva, la prova del danno.
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