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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03912/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto integrato stipulato per la realizzazione di una palazzina polifunzionale presso il Quartier Generale della Marina. L'appaltatrice aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un maggior risarcimento sulla base di riserve formulate per difetti del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante. La Corte d'appello ha però ridotto della metà il risarcimento, ritenendo che alcuni oneri derivassero da condotte di entrambe le parti: da un lato, il progetto definitivo della PA avrebbe dovuto essere idoneo a consentire la redazione del progetto esecutivo; dall'altro, anche l'appaltatrice avrebbe dovuto verificare l'assenza di vizi del progetto e segnalare la necessità di varianti. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la presenza di cavi per telecomunicazioni, di una cisterna per gasolio e di una falda acquifera comportasse un concorso di colpa dell'appaltatrice ex art. 1227, comma 1, c.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: 1) violazione degli artt. 112, 167 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 1227 c.c., per avere la Corte d'appello applicato d'ufficio il concorso di colpa del creditore senza che il Ministero lo avesse specificamente eccepito; 2) violazione degli artt. 1227 e 1218 c.c., sostenendo che il riconoscimento dell'inadempimento del committente avrebbe escluso ogni colpa dell'appaltatrice; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per asserita mancanza di motivazione sulla percentuale del 50% e per omessa rinnovazione della c.t.u.; 4) ulteriore violazione delle stesse norme per avere la Corte attribuito il concorso di colpa senza adeguato supporto istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi: il primo perché la ricorrente non ha trascritto o riassunto in modo sufficiente gli atti processuali e la sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di verificare l'asserita novità della questione di concorso di colpa; inoltre, dalle allegazioni del Ministero emergeva comunque un riferimento alla non imputabilità della scoperta geologica, compatibile con l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e a negare il concorso di colpa, attività riservata al giudice di merito. I terzo e quarto motivi sono stati ritenuti infondati: la motivazione della Corte d'appello, se letta nel suo complesso, esponeva gli elementi di fatto relativi alla condotta di entrambe le parti e giustificava la ripartizione al 50% del concorso causale; la scelta di non disporre una nuova c.t.u. rientrava nel prudente apprezzamento del giudice di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, quarto comma, L. n. 109/1994

    Il progetto definitivo della stazione appaltante deve essere tale da consentire all'appaltatore di redigere il progetto esecutivo in conformità al progetto definitivo.

  • art. 16, quinto comma, L. n. 109/1994

    L'appaltatore, nella redazione del progetto esecutivo, deve verificare che il progetto definitivo sia esente da vizi e, se del caso, sollecitare la stazione appaltante a effettuare accertamenti e varianti.

  • art. 140, secondo e quarto comma, d.P.R. n. 554/1999

    È richiamato come norma che imporrebbe all'appaltatore di attivarsi in presenza di vizi del progetto definitivo e di richiedere le necessarie varianti.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Il concorso colposo del creditore è una mera concausa che incide sulla quantificazione del risarcimento; è rilevabile anche d'ufficio se risultano allegati i fatti rilevanti.

  • art. 1218 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento del committente, ma la Corte non ne trae una preclusione automatica rispetto al concorso di colpa dell'appaltatore.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per contestare la pretesa ultrapetizione del giudice d'appello nell'applicazione d'ufficio dell'art. 1227 c.c.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di una specifica eccezione di parte sul concorso di colpa.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per dedurre l'asserita novità in appello della questione del concorso di colpa.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa, ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 111 Cost.

    Evocato dalla ricorrente come parametro del giusto processo e della motivazione, ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per censurare un preteso difetto di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per contestare la sufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere del ricorrente di indicare in modo specifico atti e documenti rilevanti ai fini del motivo.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'onere di deposito e specifica individuazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come vizio processuale dedotto per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come vizio di violazione di legge dedotto contro la qualificazione del concorso di colpa e la motivazione del relativo riparto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il concorso colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. è una mera concausa che incide sulla misura del risarcimento e può essere rilevato d'ufficio dal giudice, purché dagli atti risultino i fatti su cui la relativa valutazione si fonda.
  • Chi deduce in cassazione l'erronea applicazione d'ufficio del concorso di colpa deve indicare con precisione gli atti di causa e la sentenza impugnata, trascrivendoli o riassumendoli in modo tale da consentire il controllo sulla pretesa novità della questione; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura che miri a contestare l'apprezzamento del concorso di colpa o la sua percentuale, sostanzialmente sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non è scrutinabile in sede di legittimità.
  • La motivazione sul riparto del concorso causale è sufficiente quando, letta complessivamente, consenta di ricostruire gli elementi di fatto considerati dal giudice di merito e la logica della percentuale attribuita, anche se espressa in forma sintetica.
  • Il giudice di merito non è tenuto a rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio se ritiene di poter decidere sulla base del materiale istruttorio già acquisito e del proprio apprezzamento dei fatti.
  • Nell'interpretazione degli atti processuali, la censura in cassazione deve investire specificamente i criteri ermeneutici applicati dal giudice di merito e indicare il testo dell'atto asseritamente interpretato in modo errato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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