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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35788/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un ricorso per regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Napoli. Il ricorrente ha notificato il ricorso alla società resistente in via telematica, ma dagli atti depositati risultava prodotta solo una copia analogica e informe della relata di notifica, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna, senza attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994. Poiché la resistente è rimasta intimata, la Corte ha rilevato il difetto di prova della notificazione, ritenendo che la mera produzione di copie informi non sia sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto. Il ricorrente chiedeva l'accoglimento del regolamento di competenza, ma la questione decisa dalla Corte è stata in via preliminare l'ammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione telematica del ricorso non fosse provata in giudizio, perché il ricorrente aveva depositato soltanto copie analogiche e informi dei documenti di consegna senza attestazione di conformità. La mancanza di prova della consegna è stata equiparata, sul piano processuale, all'inesistenza della notificazione; di conseguenza non era possibile né concedere un termine per il deposito né disporre la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., istituto riservato ai soli casi di nullità della notifica. Nulla è stato disposto sulle spese, essendo la resistente rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1-bis, L. n. 53 del 1994

    attestazione di conformità

    Per la notificazione telematica è necessaria l'attestazione di conformità degli atti prodotti; in mancanza, la copia analogica informe dei documenti di notifica non prova la consegna al destinatario.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione è ammissibile solo nei casi di nullità della notificazione e non quando manchi la prova della notificazione, situazione equiparata all'inesistenza della stessa.

  • art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994

    atto munito di sottoscrizione autografa

    La conformità delle copie analogiche degli atti di notificazione telematica deve essere attestata con atto munito di sottoscrizione autografa.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso deve essere provata mediante documentazione idonea e conforme; la produzione di copie informi dei file di accettazione e consegna, prive di attestazione di conformità, non è sufficiente.
  • Quando il resistente rimane intimato, la mancata prova della notificazione non può essere superata invocando il raggiungimento dello scopo o la mancata contestazione della controparte.
  • Sul piano processuale, la mancanza di prova della consegna dell'atto equivale all'inesistenza della notificazione e comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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