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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31955/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di liquidazione del supplemento di pensione e della quota B, sostenendo che il calcolo fosse stato effettuato sulla base di una media ridotta entro un tetto massimo anziché sulla media effettiva delle retribuzioni. In primo grado la domanda era stata accolta e l'INPS condannato al pagamento delle differenze. In appello, l'INPS aveva eccepito la decadenza per i ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale e la prescrizione dei ratei più remoti; la Corte territoriale aveva accolto la decadenza limitatamente ai ratei anteriori al 30 settembre 2013, escludendo la prescrizione, ma aveva ritenuto non operante per la quota B il massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo. In Cassazione il pensionato ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 47 d.P.R. 639/1970 e della disciplina transitoria sulla decadenza, contestando la limitazione ai soli ratei antecedenti il triennio; dall'altro, la violazione degli artt. 2697 e 2935 c.c. in tema di prescrizione del supplemento di pensione. L'INPS, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione sia sul regime della decadenza, sia soprattutto sulla ritenuta abrogazione tacita del massimale pensionabile per la quota B, sostenendo la perdurante applicabilità del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale del pensionato e il primo motivo del ricorso incidentale dell'INPS, confermando che, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza colpisce soltanto le differenze sui ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale, senza travolgere il diritto alla riliquidazione in sé. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'INPS, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la perdurante operatività del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per la quota B dei lavoratori dello spettacolo. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, per riesaminare la domanda uniformandosi al principio di diritto sul mantenimento del tetto retributivo ai fini del calcolo della quota B e per liquidare le spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.P.R. 639/1970

    comma 6; richiamo anche ai commi 2 e 3

    La decadenza si applica anche alle azioni di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, ma colpisce soltanto i ratei pregressi oltre il triennio dalla domanda giudiziale, non l'intero diritto alla riliquidazione.

  • art. 38, quarto comma, lett. d), d.l. n. 98 del 2011

    Ha modificato l'art. 47 del d.P.R. 639/1970 estendendo la decadenza alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte e gli accessori del credito.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla disciplina transitoria della decadenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in tema di prova, ma il motivo è stato rigettato perché assorbito dalla corretta applicazione della disciplina sulla prescrizione/decadenza.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito pensionistico; la Corte ha escluso la prescrizione dei ratei secondo la soluzione accolta in appello.

  • art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971

    Il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.

  • art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997

    Non comporta l'abrogazione tacita del tetto retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971.

  • art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992

    Distingue la quota A, riferita alle anzianità anteriori al 1 gennaio 1993, dalla quota B, relativa alle anzianità successive.

  • art. 1, commi 8, 10 e 14, d.lgs. n. 182 del 1997

    Il legislatore delegato ha rimodulato la disciplina del sistema ENPALS mantenendo il limite della retribuzione pensionabile e il massimale contributivo, senza escludere la quota B dal tetto.

  • art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995

    Richiamato quale disciplina generale del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per alcuni lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 o optanti per il sistema contributivo.

  • art. 76 Cost.

    L'interpretazione delle norme delegate deve rimanere conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

  • art. 38 Cost.

    Il diritto a pensione è diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile; la decadenza non può trasformarsi in una ablazione definitiva del nucleo essenziale della prestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o parziale accoglimento del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nelle domande di riliquidazione o adeguamento di una prestazione pensionistica già riconosciuta in parte, la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/1970 non estingue il diritto alla riliquidazione in sé, ma impedisce solo la riscossione delle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • La disciplina della decadenza e della prescrizione dei ratei pensionistici va letta in modo compatibile con la natura costituzionalmente protetta del diritto a pensione: il legislatore può incidere sui ratei pregressi, ma non può svuotare il nucleo essenziale della prestazione.
  • Nell'ambito della previdenza dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. 1420/1971 continua ad operare anche per il calcolo della quota B della pensione, non essendo stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dalle successive riforme.
  • L'interprete, di fronte a riforme previdenziali e norme delegate, deve privilegiare la soluzione che assicuri coerenza sistematica, rispetto dei criteri della legge di delegazione e salvaguardia dell'equilibrio finanziario delle gestioni, evitando letture che determinino vantaggi non bilanciati o incompatibilità non necessarie.
  • La diversità tra retribuzione assoggettata a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé illegittima, purché il sistema mantenga un ragionevole bilanciamento complessivo e non comprometta le finalità di tutela previdenziale garantite dall'art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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