Cassazione Penale, Sentenza n. 23456/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva rideterminato la pena per reati di detenzione e cessione di stupefacenti (cocaina e marijuana, artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990), deducendo esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva che la Corte territoriale non aveva risposto (neppure implicitamente) al motivo di appello che sollevava tale questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo d'appello. Ha ritenuto che in primo grado il Tribunale avesse motivato l'esclusione delle attenuanti generiche richiamando la particolare offensività della condotta, annotazioni contabili, il rinvenimento di ingenti somme di denaro e numerosi e gravi precedenti penali, elementi che dovevano essere affrontati specificamente in appello. L'atto di appello è stato invece generico (riferimento vago al "contesto") e non ha confrontato le argomentazioni specifiche della decisione impugnata; ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione e, per derivazione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Per tale motivo il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
Norma richiamata per la determinazione della pena in caso di concorso di reati; utilizzata per inquadrare la partecipazione del ricorrente alle condotte contestate.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sulle sostanze stupefacenti applicata ai reati di detenzione e cessione di droga (cocaina e marijuana) contestati all'imputato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite nella enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti richiesti dall'articolo.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli)
Principio secondo cui il motivo d'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile se privo di specificità rispetto alle ragioni di fatto o di diritto esposte nella decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 44810 del 08/10/2024 e altre richiamate)
Consolidato orientamento secondo cui i motivi generici di appello, pur presenti in combinazione con altri motivi, restano inammissibili e non possono essere poi ritenuti materia di censura in cassazione; l'inammissibilità originaria interrompe la devoluzione.
Massime di principio
- Un motivo di appello generico o vago (es. riferimento al "contesto" senza confrontare le argomentazioni specifiche del giudice di merito) è spesso inammissibile: l'atto d'appello deve contestare esplicitamente e argomentare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
- Se l'appello è inammissibile per genericità, qualsiasi censura collegata (compresa l'omessa motivazione sulla stessa questione) diventa inammissibile in cassazione: non si supera l'inammissibilità originaria rimediando in sede successiva.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario affrontare nel merito le argomentazioni concrete del giudice di primo grado (es. gravità della condotta, elementi indiziari come annotazioni contabili, somme di denaro, precedenti penali). Una mera enunciazione non è sufficiente.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito di primo grado quando la catena devolutiva si interrompe per difetto formale dell'impugnazione: la cura della specificità probatoria e argomentativa compete all'appellante.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per responsabilità non grave del difensore/ricorrente, il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria e la condanna alle spese; è quindi importante valutare la specificità dei motivi già nella fase di appello per evitare effetti negativi a valle.
- Per impugnazioni future: dettagliare nei motivi di appello i punti contestati, collegare espressamente ogni rilievo alle pagine o passaggi della sentenza di primo grado, e indicare chiaramente quale risultato si chiede (es. riconoscimento delle attenuanti) e perché le argomentazioni del primo grado non sono convincenti.
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