Cassazione Penale, Sentenza n. 23461/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 4 dicembre 2025 che aveva respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale n. 2425/2025. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione (manifestamente illogica): sosteneva di aver indicato correttamente i redditi relativi al 2024 e che la normativa (artt. 76 e 79 DPR 115/2002) consente che il nucleo familiare sia composto anche da una sola persona; inoltre contestava che il Tribunale avesse indebitamente valorizzato la ripresa dei contatti familiari avvenuta nel 2025, non rilevante rispetto ai redditi dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso avverso l'ordinanza sul patrocinio a spese dello Stato può essere proposto in cassazione solo per violazione di legge (art. 99, comma 4, DPR 115/2002) e non per vizio di motivazione, salvo assoluta assenza di motivazione; il ricorrente non ha invece dedotto il vizio configurabile come assenza assoluta della motivazione né ha utilizzato lo specifico motivo previsto dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto inoltre che i giudici di merito avevano valutato legittimamente la sussistenza del nucleo familiare anche se il ricorrente era detenuto, avendo ripreso rapporti familiari e attività lavorativa presso la ditta del padre, e che l'istanza era carente nella specifica indicazione dei componenti del nucleo familiare e dei redditi. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, comma 4
Limita il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla sola violazione di legge, escludendo il sindacato sulla motivazione salvo il caso di assoluta mancanza di motivazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Imposta che nel calcolo del reddito ai fini del patrocinio a spese dello Stato vanno considerati i redditi dei familiari conviventi; il Collegio ha interpretato la convivenza in senso sostanziale, potendo sussistere anche senza coabitazione fisica (es. detenzione), verificando gli elementi di stabilità e continuità del rapporto familiare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79
Disciplina gli elementi documentali e le generalità da indicare nell'istanza di ammissione al patrocinio; la Corte di merito ha rilevato l'assenza di specifica indicazione dei componenti del nucleo familiare e dei relativi redditi.
disposizioni di attuazione, art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Impone limiti nella redazione del ricorso (enunciazione nei limiti strettamente necessari per la motivazione); qui citato in relazione alla forma del motivo di ricorso presentato.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Prevede il motivo autonomo di ricorso per cassazione che denuncia l'illogicità manifesta della motivazione; la Corte ha ricordato che l'illogicità manifesta deve essere dedotta con il motivo specifico e non può essere supplita da un generico motivo di violazione di legge.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Imporre obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue fra carenza assoluta di motivazione (ammettendo il sindacato) e normale valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 7 giugno 2000
Richiamata in relazione all'onere di valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla legittimità dell'applicazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che statuano sul patrocinio a spese dello Stato è ammesso prevalentemente per motivi di diritto: questioni di merito sulla valutazione della prova o della motivazione sono normalmente inammissibili se non si contesta l'assoluta mancanza di motivazione.
- Per far valere l'illogicità della motivazione in cassazione è necessario proporre il motivo specifico previsto dall'art. 606, lett. e), C.p.p.; una generica censura per violazione di legge non consente il sindacato sulla congruità delle valutazioni di fatto del giudice di merito.
- Nelle istanze per il gratuito patrocinio è fondamentale indicare con precisione le generalità e i redditi dei componenti del nucleo familiare: l'assenza di tali indicazioni può giustificare il rigetto dell'istanza.
- Lo stato di detenzione non esclude automaticamente la rilevanza del nucleo familiare ai fini del calcolo del reddito: la convivenza può essere valutata in senso sostanziale sulla base di rapporti di affetto, continuità e stabilità, anche oltre la coabitazione fisica.
- In sede di impugnazione procedurale, conservare e documentare temporalmente i fatti rilevanti (ad es. periodo di riferimento dei redditi dichiarati, date di ripresa dei rapporti familiari) è essenziale per evitare che il giudice interpreti tali elementi in senso sfavorevole.
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