Cassazione Penale, Sentenza n. 23500/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e motivazione illogica rispetto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10 d.l. 14/2017 (contestazione della legittimità e carenza di motivazione del provvedimento questorile, ai sensi dell'art. 3 L. 241/90, e mancanza dell'elemento soggettivo per presunta incomprensione della lingua italiana e mancata traduzione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 (contestazione dell'accertamento di condotta di parcheggiatore abusivo e dell'insufficienza della notizia di reato); 3) mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta difensiva di riconoscimento della continuazione tra i reati contestati.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile e, in parte, manifestamente infondato. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del ricorrente: il divieto questorile notificato il 14.12.2021 è stato ritenuto sufficientemente motivato; il giudice penale non è stato chiamato a riesaminare completamente la legittimità dell'atto amministrativo che non era stato impugnato in sede amministrativa né specificamente contestato in appello; la tesi della mancata conoscenza dell'italiano è stata respinta in ragione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dei numerosi precedenti per analoghe condotte; la qualificazione della condotta come parcheggiatore abusivo è condivisibile sulla base della notizia di reato e delle risultanze processuali; la richiesta di riconoscimento della continuazione è infondata alla luce della corretta applicazione del concorso formale e della modulazione della pena. Conseguenze: conferma della sentenza di merito (pena finale di 6 mesi di arresto e spese processuali), condanna alle spese del procedimento di cassazione, obbligo di versare equitativamente euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2; art. 10, commi 2 e 3
La disciplina del divieto di accesso (cd. D.A.Spo. urbano) richiede motivazione dell'atto amministrativo in relazione alla pericolosità; tuttavia la Corte ha specificato che il pericolo per la sicurezza pubblica è presupposto per l'adozione del provvedimento questorile ma non condizione di punibilità della violazione: per il reato è sufficiente l'ingresso nell'area vietata. Il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento ma senza sostituirsi alla valutazione dell'autorità amministrativa, e la verifica non è dovuta se la legittimità non è stata dedotta e discussa in sede di merito.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
La condotta consistente nell'indicare ai conducenti lo stallo e poi avvicinarsi per chiedere denaro integra gli estremi del parcheggiatore abusivo ai sensi della norma; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione probatoria del giudice di merito in proposito.
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi è rilevante per la verifica della legittimità del provvedimento questorile, ma la censura relativa alla carenza motivazionale non è stata ritenuta ammissibile perché non proposta correttamente e tempestivamente nel giudizio di merito; inoltre la Corte d'appello ha ritenuto la motivazione del provvedimento sufficientemente adeguata.
Art. 530 (assoluzione perché il fatto non sussiste) invocato dal ricorrente ma non applicabile perché la disapplicazione del provvedimento amministrativo non è stata adeguatamente prospettata in sede d'appello; art. 616 autorizza la condanna alle spese del procedimento in cassazione.
Regola l'applicazione delle modalità di cumulo delle pene in caso di concorso formale; la Corte di appello ha valutato l'aumento di pena adeguatamente nel minimo edittale nonostante i numerosi precedenti specifici.
Ordinamenti e giurisprudenza costituzionale
Corte Costituzionale, sent. n. 47/2024; Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiami giurisprudenziali sull'interpretazione della normativa D.A.Spo. urbano e sui limiti di responsabilità; comunque la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistere contrasto con le decisioni di merito e le ha ritenute coerenti con la ricostruzione fattuale.
Giurisprudenza di legittimità citata (principi procedurali)
es. Sez. U. n. 15069/2023; Sez. 2, n. 31650/2017; altre pronunce richiamate
Principi: la Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito se non in presenza di profili di illegittimità specifici; motivi nuovi non sollevati in appello sono inammissibili; il diritto all'interprete non è automatico per lo status di straniero ma richiede accertata incapacità di comprensione della lingua italiana.
Massime di principio
- Se si impugna penalmente una condotta fondata su un provvedimento amministrativo (es. divieto questorile), bisogna contestare espressamente la legittimità di quell'atto già in sede di merito (appello) perché sollevare la questione per la prima volta in Cassazione è inammissibile.
- Per le misure di divieto di accesso (D.A.Spo. urbano) il pericolo per la sicurezza pubblica è presupposto per l'adozione dell'atto amministrativo ma non condizione di punibilità: la violazione si perfeziona con l'ingresso nell'area vietata.
- La valutazione della conoscenza della lingua italiana e la richiesta di interprete devono essere effettivamente documentate nel processo; la mera affermazione non è sufficiente a escludere l'elemento soggettivo del reato.
- In Cassazione è estremamente difficile ottenere riesame delle valutazioni di fatto e della prova: le doglianze probatorie o di circostanze fattuali sono inammissibili salvo che emergano vizi di motivazione evidenti o profili di illegittimità rilevanti.
- La qualificazione di condotte come parcheggiatore abusivo può poggiare su descrizioni concise della notizia di reato se la valutazione complessiva delle risultanze processuali supporta la ricostruzione; la difesa deve indicare profili specifici di illogicità o insufficienza nella motivazione del giudice di merito.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati deve essere dedotta e motivata con precisione in sede di appello; in mancanza la Cassazione confermerà la valutazione del giudice di merito riguardo al concorso formale e alla determinazione della pena.
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