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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23453/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata impugnava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Campobasso emessa a seguito di giudizio abbreviato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992). I motivi di ricorso erano due: (1) violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., perché il giudice aveva applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato invece della riduzione della metà dovuta nelle contravvenzioni, con conseguente errata determinazione della pena e del corrispondente ragguaglio in lavoro di pubblica utilità; (2) inosservanza/erronea applicazione delle norme sulle pene sostitutive (art. 20-bis c.p., artt. 56-bis e 56-ter l. 689/1981 e artt. 545-bis c.p.p.), in relazione alla disciplina speciale di cui all'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 e all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000: il giudice aveva infatti applicato il modello generale delle pene sostitutive brevi imponendo prescrizioni aggiuntive (limitazioni territoriali, divieti di frequentazione, ritiro del passaporto, obblighi di condotta) non previste dalla disciplina speciale per la guida in stato di ebbrezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha dichiarato manifestamente fondato il secondo motivo (carattere assorbente), statuendo che l'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 instaura un regime speciale e esclusivo di sostituzione della pena tramite lavoro di pubblica utilità rinviando all'art. 54 d.lgs. n. 274/2000, perciò non è consentita l'applicazione del modello generale delle pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p. e artt. 56-bis/56-ter l. 689/1981) né l'imposizione delle relative prescrizioni. Ha altresì ritenuto fondato il primo motivo: nelle contravvenzioni la riduzione per il rito abbreviato è della metà e non di un terzo; l'errore ha inciso sul quantum della pena e sul relativo ragguaglio in lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (pena e modalità di sostituzione), confermando l'accertamento di responsabilità, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuova determinazione della pena attenendosi ai seguenti principi: applicare la riduzione della metà ex art. 442, comma 2, c.p.p.; sostituire la pena esclusivamente mediante lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000; escludere le prescrizioni di cui all'art. 56-ter l. n. 689/1981.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies; art. 186, comma 9-bis

    L'art. 186, comma 9-bis, introduce un modello speciale e autonomo di sostituzione della pena per la guida in stato di ebbrezza, rinviando espressamente al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 274/2000; tale rimando è pieno, esclusivo e derogatorio rispetto alla disciplina generale delle pene sostitutive.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000

    L'art. 54 definisce il modello operativo del lavoro di pubblica utilità specificamente richiamato dall'art. 186, comma 9-bis; per la guida in stato di ebbrezza la sostituzione della pena deve avvenire secondo tale disciplina, escludendo l'applicazione delle regole previste per le pene sostitutive brevi.

  • codice di procedura penale

    art. 442, comma 2; art. 545-bis; art. 593, comma 3

    Art. 442, comma 2: nelle contravvenzioni il beneficio del rito abbreviato comporta la diminuzione della pena della metà (non di un terzo). Art. 593, comma 3: la sentenza abbreviata per contravvenzione è inappellabile, ma il ricorso per cassazione è ammissibile anche per vizi del trattamento sanzionatorio. Art. 545-bis è rilevante in tema di applicazione delle misure connesse alle pene sostitutive, ma non può essere evocato per estendere prescrizioni non previste dal regime speciale.

  • codice penale

    L'art. 20-bis disciplina il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva generale per pene detentive brevi; la Corte ha chiarito che tale istituto è diverso e non assimilabile al lavoro di pubblica utilità speciale previsto per la guida in stato di ebbrezza.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689

    artt. 56-bis e 56-ter legge n. 689 del 1981

    Le norme disciplinano il quadro delle pene sostitutive brevi e le relative prescrizioni (es. limitazioni territoriali, obblighi di condotta). La Corte ha escluso la possibilità di imporre tali prescrizioni quando la sostituzione è disposta sulla base del modello speciale di cui all'art. 186 c.d.s. e art. 54 d.lgs. 274/2000.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    art. 71 d.lgs. n. 150/2022 (novellamento della legge n. 689/1981)

    Rilevata in motivazione come fonte di modifica del regime generale delle pene sostitutive brevi; non ha effetto derogatorio rispetto alla disciplina speciale prevista per la guida in stato di ebbrezza.

  • codice penale

    Principio di specialità: la disciplina speciale (art. 186 c.d.s. insieme ad art. 54 d.lgs. 274/2000) prevale e rende recessiva la normativa generale sulle pene sostitutive; da ciò deriva l'improponibilità di applicare regole generali che contrastano con il modello speciale.

Massime di principio

  • In materia di guida in stato di ebbrezza la sostituzione della pena deve essere regolata esclusivamente dall'art. 186, comma 9-bis del Codice della Strada con rinvio all'art. 54 d.lgs. 274/2000; non sono applicabili le regole generali sulle pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p., artt. 56-bis/56-ter l. 689/1981).
  • Per le contravvenzioni, nel rito abbreviato la diminuzione della pena è della metà (art. 442, comma 2 c.p.p.) e non di un terzo; l'errata riduzione incide sul quantum della pena e sul ragguaglio in lavoro di pubblica utilità.
  • Se il giudice applica prescrizioni o un trattamento sanzionatorio non previsto dalla disciplina speciale di riferimento si determina un'illegalità sostanziale della pena che può dare luogo ad annullamento parziale in cassazione (con conferma della responsabilità e rinvio per nuovo calcolo della pena).
  • Il principio di specialità (art. 15 c.p.) impone di considerare recessiva la disciplina generale quando la legge prevede un regime autonomo per una fattispecie specifica; occorre quindi verificare sempre quale norma costituisca il riferimento normativo diretto per la sostituzione della pena.
  • In caso di ricorso in Cassazione per vizi relativi al trattamento sanzionatorio, la Corte può limitare l'annullamento alla sola determinazione della pena lasciando impregiudicata la dichiarazione di responsabilità, con rinvio al giudice di merito per la riformulazione nel rispetto dei principi indicati.

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