Cassazione Penale, Sentenza n. 23459/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Salerno, come giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, aveva revocato l'ordine di demolizione di una sopraelevazione abusiva (67 mq) chiedendo la declaratoria di condonabilità ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 269/2003. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della data di stampa delle fotografie (sulla base di una stampigliatura retrostante) e la conseguente esclusione del valore probatorio di tale elemento; 2) travisamento della prova per avere la Corte valorizzato l'annullo postale sui francobolli non avente formalità di attestazione pubblica e disconosciuto la data di stampa quale elemento più oggettivo; 3) violazione dei principi sull'onere della prova in materia di condono, sostenendo che l'interessato non aveva dimostrato con elementi certi l'ultimazione dell'opera entro il termine richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione del compendio probatorio e che l'ordinanza impugnata sia sorretta da motivazione articolata, coerente e priva di manifesta illogicità. In particolare, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione complessiva operata dalla Corte d'appello, che ha preso in considerazione la documentazione fotografica, le deposizioni testimoniali, il raffronto tra immagini e l'assoluzione nel procedimento penale sulla presunta falsità della documentazione; pertanto la revoca dell'ordine di demolizione è confermata tacitamente perché il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. L. 30 novembre 2003, n. 326)
La norma disciplina la causa estintiva/condono per opere ultimate entro il 31 marzo 2003; la Corte ha ritenuto che chi invoca il beneficio debba provare con elementi certi la data di ultimazione, ma che tale onere possa essere assolto con una valutazione complessiva e convergente delle prove (documentali, testimoniali e giudiziarie)
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma invocata nei motivi come base per censurare 'vizio di motivazione' e 'travisamento della prova'; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità su censure di questo tipo, dichiarando inammissibili doglianze che mirino a una diversa valutazione del merito
Principio giurisprudenziale sull'onere della prova (richiamo a Sez. 3, n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni)
Consolidato principio secondo cui grava sull'interessato che invoca il condono la prova che l'opera sia stata ultimata entro il termine utile; tuttavia il giudice può accertare la data con una valutazione complessiva degli elementi probatori
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione è limitato al controllo della coerenza logico‑giuridica della motivazione; non può sostituirsi al giudice del merito nella nuova valutazione delle prove se la motivazione non è manifestamente illogica.
- Chi invoca il condono edilizio (art. 32 D.L. 269/2003) ha l'onere di provare la data di ultimazione: tale onere può essere assolto mediante una valutazione complessiva e convergente di documenti, testimonianze e risultanze giudiziarie, non necessariamente da un singolo elemento 'assoluto'.
- Elementi documentali tecnici (es. stampigliature, date di stampa, annulli postali) possono essere valutati insieme e non in modo atomistico: l'eventuale incertezza di un elemento non esclude automaticamente l'apprezzamento combinato con altri indizi.
- Un procedimento penale parallelo concluso con assoluzione sulla falsità della documentazione può influire sulla valutazione di attendibilità del materiale, senza però determinare in sé una prova assoluta dell'autenticità.
- Le censure che chiedono di ritenere decisivo un diverso peso attribuito alle prove sono, di regola, inammissibili in cassazione per travaso di merito; occorre invece dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale nella motivazione del giudice di merito.
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