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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23455/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale sostanziale: deduce che, per effetto dell'interpretazione delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 20989/2024, "Polichetti"), continuerebbe ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2, 3 e 4, nel testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103 ai reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 (come quello in contestazione). Secondo il ricorrente tale interpretazione avrebbe effetti in malam partem, impedendo l'applicazione retroattiva di eventuali norme più favorevoli e violando gli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto applicabile il principio espresso dalle Sezioni Unite (Polichetti) secondo il quale, per i fatti commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019, si applica la disciplina della prescrizione prevista dalla legge 23/06/2017 n.103 con le relative cause di sospensione. La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n.38 del 10/02/2026 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale connesse e ha escluso la violazione del principio di legalità e della retroattività della norma più favorevole. Ne consegue la conferma della condanna inflitta in primo grado e in appello per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, cod. strada (fatti del 26/10/2019: alcolemia 2,11 g/l e 1,97 g/l). Al ricorrente è stata anche imposta la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria stimata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. c) e comma 2-sexies

    Norma applicata per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la condotta ricade nei limiti sanzionatori previsti dall'articolo a fronte delle alcolemie accertate (2,11 e 1,97 g/l).

  • art. 159 cod. pen.

    commi 2, 3 e 4 (testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103)

    Disciplina della sospensione del corso della prescrizione così come formulata dalla legge 2017; le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale disciplina continui ad applicarsi ai reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019.

  • Legge 23 giugno 2017, n.103 (cd. Orlando)

    Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione con limiti temporali (applicabile ai reati nel periodo 3/08/2017-31/12/2019 secondo la giurisprudenza richiamata).

  • Legge 27 settembre 2021, n.134 (cd. Cartabia)

    Modifiche normative successive che non regolamentano espressamente il regime per i fatti anteriori al 10/01/2020; la Corte ha ritenuto che ciò non impedisca l'applicazione della disciplina del 2017 ai fatti compresi nella finestra temporale sopra indicata.

  • Interventi della legge cd. Bonafede

    Riferimento normativo storico: alcune disposizioni dell'art. 159 furono modificate/abrogate da interventi successivi (cd. Bonafede), ma la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito quale norma debba prevalere per i fatti del periodo controverso.

  • Sezioni Unite, n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)

    Decisione chiave che ha formato il diritto vivente: stabilisce che la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla legge 23/06/2017 n.103 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3/08/2017-31/12/2019; ha escluso profili concreti di incostituzionalità dell'interpretazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n.38 del 10/02/2026

    Ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate; ha precisato che la prescrizione è istituto sostanziale ed è soggetto al principio di legalità, ma che l'applicazione della disciplina 2017 ai fatti del periodo indicato non viola il principio di legalità, di uguaglianza o la regola della retroattività della norma più favorevole.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/08/2017 e il 31/12/2019 i giudici, secondo il diritto vivente consolidato, applicano la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dalla legge 23/06/2017 n.103; le contestazioni in senso contrario sono difficilmente percorribili dopo le decisioni delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale.
  • La valutazione di quale normativa sulla prescrizione sia più favorevole richiede un confronto effettivo tra le norme: non è sufficiente sostenere in astratto che una legge successiva sia più favorevole se, nel concreto, la legge anteriore produce effetti più favorevoli per il periodo di riferimento.
  • In cassazione è ammissibile sollevare questioni di illegittimità costituzionale riferite alla legge applicata dal giudice di merito, ma la rilevanza della questione è condizione necessaria; ricorsi manifestamente infondati o irrilevanti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza con livelli di alcolemia molto elevati (es. oltre 2 g/l) la probabilità di condanna penale è elevata e le principali implicazioni processuali (calcolo della prescrizione, impugnazioni, effetti delle riforme normative) vanno valutate sulla base del momento di commissione del reato.

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