Cassazione Civile, Ordinanza n. 34623/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una recinzione e la regimazione delle acque. L’appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative ai lavori eseguiti; il committente aveva proposto opposizione e domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni da vizi e difformità dell’opera, sostenendo che i lavori fossero stati eseguiti non a regola d’arte e, in parte, in esecuzione di un impegno della stessa appaltatrice a intervenire gratuitamente per eliminare difetti di precedenti opere. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale, revocato il decreto ingiuntivo e operato una compensazione tra crediti e debiti, riconoscendo anche il risarcimento del danno. In appello, invece, la corte territoriale aveva riformato la decisione: ha ritenuto che l’opera fosse stata consegnata senza riserve il 28 aprile 2006, che la prima denuncia dei vizi fosse intervenuta solo con l’atto di opposizione notificato il 5 dicembre 2008, e ha quindi applicato la decadenza e la prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., confermando il decreto ingiuntivo e rigettando sia l’opposizione sia l’appello incidentale del committente. In cassazione il committente ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1665, comma 4, e 1667, comma 2, ultimo periodo, c.c., sostenendo che la denuncia dei vizi non fosse necessaria perché l’appaltatrice avrebbe implicitamente riconosciuto i difetti eseguendo riparazioni e quindi la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la denuncia; (2) violazione degli artt. 1667 e 1665 c.c., nonché dell’art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 237 d.P.R. n. 207/2010, contestando che l’attestato di regolare esecuzione potesse valere come accettazione senza riserve e far decorrere i termini decadenziali e prescrizionali; (3) omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo al calcolo dell’importo dovuto per i lavori, in particolare sulla somma di euro 27.000 che il giudice di primo grado aveva computato nel corrispettivo dell’appaltatrice. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato disatteso perché le censure miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla consegna senza riserve, sulla tardività della denuncia e sull’assenza di prova di un riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva un passaggio motivazionale non decisivo, non essendo il decisum fondato sull’attestato di regolare esecuzione ma sulla consegna senza riserve e sulla tardiva denuncia; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, essendo assorbito dal rigetto del primo motivo e dall’accertamento della prescrizione dell’azione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del committente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato l’accertamento di fatto relativo alla consegna senza riserve, alla tardività della denuncia e all’assenza di prova del riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatrice; il giudizio di legittimità non può sostituire la valutazione di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché censurava un argomento non decisivo della motivazione, dato che la corte territoriale aveva fondato la decisione sulla consegna senza riserve e non sull’attestato di regolare esecuzione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, una volta confermata la decadenza/prescrizione dell’azione di garanzia, la questione di calcolo dell’importo dovuto perdeva rilievo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della controparte in cassazione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La consegna dell’opera senza riserve è stata valorizzata come dato idoneo a far decorrere i termini di denuncia dei vizi e di prescrizione dell’azione di garanzia.
comma 2, ultimo periodo; comma 3
La denuncia dei vizi non è necessaria se vi è stato riconoscimento degli stessi da parte dell’appaltatore; in mancanza di denuncia tempestiva opera la decadenza e decorre il termine di prescrizione biennale dell’azione.
art. 141 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato nel ricorso come disposizione che non renderebbe equipollente l’attestato di regolare esecuzione all’accettazione senza riserve; la Corte lo considera un passaggio non decisivo ai fini della ratio decidendi.
Richiamato nel ricorso in relazione all’attestato di regolare esecuzione; il motivo che lo invoca è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività.
Usato per censurare l’omessa pronuncia sul motivo incidentale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché priva di decisività rispetto all’esito della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in combinato con l’art. 13, comma 1-quater, ai fini dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di appalto, la denuncia dei vizi non è necessaria solo quando l’opera non sia stata accettata senza riserve o quando l’appaltatore abbia riconosciuto i vizi; in assenza di tali circostanze, la denuncia tempestiva resta presupposto della tutela.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla ricostruzione dei fatti in apparenti questioni di diritto: se la corte territoriale ha motivato in modo effettivo, coerente e non illogico, la valutazione del materiale probatorio resta insindacabile.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività quando investe un passaggio motivazionale che non ha costituito la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Quando l’accertamento sulla decadenza o prescrizione dell’azione di garanzia è confermato, restano prive di rilievo le ulteriori questioni sul quantum dovuto o sulla ripartizione dei crediti tra le parti.
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