Cassazione Penale, Sentenza n. 48630/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186‑bis, comma 2, lett. b) C.d.S.) con aggravante per avere provocato un incidente. La ricorrente deduce vizi di motivazione (art. 192 e 197 c.p.p.) per presunta utilizzazione di testimonianze indirette e travisamento delle prove, invoca l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità (art. 131‑bis c.p.) e contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante (art. 69 c.p.). In memoria chiede, in subordine, annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto un apprezzamento unitario e logicamente motivato degli indizi (proprietà del veicolo, presenza della ricorrente subito dopo l'incidente, assenza di altri conducenti noti) idoneo a fondare l'identificazione della conducente. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 131‑bis per manifesta insussistenza dei requisiti di tenuità, avendo il giudice di merito valutato la gravità della condotta (alto tasso alcolemico, guida incontrollata, rischio per la pubblica incolumità, guida notturna, giovane età). Ha ritenuto adeguata e motivata la scelta di non dare prevalenza alle attenuanti sull'aggravante. L'eccezione di prescrizione è stata respinta come manifestamente infondata e non proponibile dopo la dichiarazione di inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186‑bis, comma 2, lett. b) Codice della Strada
Norma sostanziale contestata: guida in stato di ebbrezza aggravata dalla produzione di un sinistro. La Corte ha confermato la condanna sulla base delle prove raccolte.
Contestato vizio di motivazione relativo alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice del merito e priva di aporie logiche.
Richiamato con riferimento all'utilizzabilità della testimonianza indiretta; la Corte ha ritenuto che l'insieme degli indizi fosse idoneo a superare le obiezioni sulla testimonianza.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato il giudizio di merito che ha escluso la tenuità sulla base di una valutazione complessiva dei criteri dell'art. 133 c.p. (modalità, colpevolezza, entità del pericolo/danno).
Regola il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la scelta del giudice di merito di non far prevalere le attenuanti generiche sull'aggravante.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta ai fini della tenuità; utilizzato dal giudice di merito per escludere l'art. 131‑bis.
Riferito in relazione alle cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione). La Corte osserva che, data l'inammissibilità del ricorso, non si è formato valido rapporto di impugnazione tale da consentire la dichiarazione di cause di non punibilità intervenute dopo l'impugnazione.
Massime di principio
- La prova indiziaria può valere per l'identificazione del conducente quando gli indizi, valutati unitariamente, convergono in modo univoco ed escludono spiegazioni alternative plausibili.
- Le contestazioni della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (motivazione, apprezzamento delle testimonianze) sono sindacabili in Cassazione solo se emergono mancanze logiche o macroscopiche incongruenze nella motivazione.
- Per l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (tenuità) è necessaria una motivazione del giudice di merito che consideri i criteri di cui all'art. 133 c.p.; tale valutazione è discrezionale e la sua correttezza è sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- La scelta del giudice di merito nella comparazione tra aggravanti e attenuanti rientra nella sua discrezionalità: è sufficiente una motivazione chiara che metta in relazione le circostanze e la misura della pena.
- La prescrizione sopravvenuta non può essere efficacemente dichiarata in Cassazione se il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione che consenta l'accertamento di cause di estinzione del reato intervenute successivamente.
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