Cassazione Civile, Ordinanza n. 26115/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condòmino ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 1.957,27, dovuti a titolo di contributi condominiali relativi al bilancio 2016 e al preventivo 2017 approvati dall'assemblea. Con l'unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 649 e 474 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse illegittimo perché il condominio, nel ricorso monitorio, aveva prodotto solo i rendiconti approvati e non anche il piano di riparto delle spese richiesto dall'art. 63 disp. att. c.c. A suo avviso, la mancanza del piano di riparto impediva l'emissione del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata l'affermazione del Tribunale secondo cui il verbale assembleare e i documenti approvati, contenenti l'indicazione delle spese per la conservazione o l'uso delle parti comuni, costituiscono prova scritta sufficiente per ottenere decreto ingiuntivo anche in assenza dello stato di ripartizione, che è necessario solo ai fini della provvisoria esecuzione. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza del credito, sicché il giudice deve accogliere la domanda del creditore e rigettare l'opposizione se risultano provati i fatti costitutivi del diritto, anche se tali presupposti non esistevano al momento del ricorso o dell'emissione del decreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 474 c.p.c. per contestare la validità del decreto ingiuntivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla validità del titolo esecutivo; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
Lo stato di ripartizione delle spese è necessario per ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del decreto, ma non come requisito indefettibile per emettere il decreto ingiuntivo sulla base del verbale assembleare e dei rendiconti approvati.
È la base del procedimento camerale con proposta del relatore condivisa dal collegio.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità, per contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio condominiale, il verbale assembleare e i documenti approvati che indicano le spese condominiali possono costituire prova scritta sufficiente per ottenere il decreto ingiuntivo anche senza allegare lo stato di ripartizione delle spese.
- Lo stato di ripartizione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. è richiesto per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non quale condizione necessaria per la sua emissione.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione sull'esistenza del credito; il giudice deve decidere in base alla sussistenza dei fatti costitutivi del credito al momento della decisione, anche se mancanti al momento della domanda monitoria.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., quando si limita a riproporre censure incompatibili con un orientamento della Corte consolidato e pienamente pertinente al caso.
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