Cassazione Penale, Sentenza n. 00155/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto: si lamenta che la Prima sezione penale della Corte di cassazione non abbia valutato le censure dirette contro la decisione della Corte d'appello di Torino riguardanti l'erronea applicazione del trattamento sanzionatorio ex art. 81 c.p. al reato satellite (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e il mantenimento per i reati satellite degli stessi aumenti di pena, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia limitato agli errori 'percettivi' (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non alle valutazioni di merito; l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto quando il motivo sia incompatibile con la struttura motivazionale della sentenza o sia stato implicitamente assorbito da altro esame. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che la censura sul quantum degli aumenti per i reati satellite era stata espressamente menzionata e valutata dalla sentenza impugnata, che aveva ritenuto la Corte territoriale aver fornito argomentazioni adeguate riguardo all'esercizio del potere discrezionale ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. letto alla luce della Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
Il rimedio per l'errore di fatto è riservato a errori percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti; non copre valutazioni o errori di giudizio. L'omesso esame è errore di fatto solo se deriva da una svista materiale immediatamente rilevabile.
Richiamato come parametro del trattamento sanzionatorio contestato: la Corte ha considerato la criticità attinente alla commisurazione della pena di natura valutativa, non percettiva.
Norma che disciplina il reato 'satellite' in materia di stupefacenti; la contestazione relativa al diverso trattamento sanzionatorio per tali reati è stata ritenuta questione di merito inerente alla commisurazione della pena.
Fondamento della discrezionalità nella commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato l'aumento ai sensi di questa norma.
Norma utilizzata per la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto equo il pagamento di euro 3.000 in considerazione dei profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 616 c.p.p. nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Giurisprudenza di riferimento che distingue l'errore percettivo (rimediabile ex art. 625-bis) dall'errore di giudizio; precisa i limiti del rimedio.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Conferma che, se la causa dell'errore è valutativa, non si è di fronte a un errore di fatto e il rimedio ex art. 625-bis è inapplicabile.
Sez. 4, n. 13544 del 04/02/2025 (Scarpa) e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)
Ulteriori precedenti che ribadiscono il principio restrittivo sull'applicabilità del rimedio per errore di fatto e la nozione di omesso esame non rilevante quando il motivo è implicitamente assorbito o incompatibile.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: tutela solo errori percettivi (svista materiale) nella lettura degli atti, non divergenze di valutazione o errori di diritto.
- L'omesso esame di un motivo non costituisce automaticamente errore di fatto se il motivo è incompatibile con la ratio della decisione o è stato implicitamente assorbito da altra disamina; in tal caso la censura è di merito.
- Le questioni relative alla commisurazione della pena e alla proporzionalità costituiscono, di norma, valutazioni discrezionali (errore di giudizio) non sanabili con il rimedio per errore di fatto.
- Perché un ricorso ex art. 625-bis sia ammissibile occorre che la svista sia immediatamente e oggettivamente rilevabile con semplice controllo del ricorso e che l'omissione dipenda da una palese disattenzione, non da una diversa valutazione.
- Chi intende contestare l'effettiva motivazione sulla determinazione del quantum deve mirare a dimostrare un errore percettivo concreto o utilizzare i rimedi ordinari più idonei; altrimenti rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- La Corte può condannare il ricorrente a pagare somme alla Cassa delle ammende quando ricorra colpa nella proposizione del ricorso, sulla base dell'art. 616 c.p.p. interpretato alla luce della giurisprudenza costituzionale.
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