Cassazione Penale, Sentenza n. 21460/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contino ha impugnato la statuizione accessoria della revoca della patente di guida disposta nella sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.), contestando: 1) la presunta applicazione automatica della revoca alla luce della pronuncia della Corte Cost. n.88/2019 che ha reso possibile la sospensione anziché la revoca in assenza delle circostanze aggravanti previste dagli artt.589-bis commi 2 e 3; 2) la carenza di motivazione, poiché il giudice si sarebbe limitato a richiamare la "gravità delle condotte" senza fornire elementi specifici, nonostante avesse accettato le rilevanti attenuanti e la riduzione di pena concordata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che: (i) la revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria prevista anche per il reato di omicidio stradale non aggravato, quindi non vi è automatismo illegittimo nell'applicarla; (ii) il giudice può comunque scegliere tra sospensione e revoca in modo individualizzato e, pur dovendo motivare la scelta, può farlo anche in modo sintetico indicando anche un solo parametro fra quelli normativamente previsti; nel caso concreto l'indicazione della "gravità delle condotte" è stata ritenuta idonea a collegare il giudizio alle circostanze del caso; (iii) le motivazioni relative alla sanzione penale e a quella amministrativa accessoria sono autonome e non devono necessariamente coincidere. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale e le circostanze aggravanti; la Corte ha richiamato che, in assenza delle aggravanti previste dai commi 2 e 3, il giudice può comunque valutare la misura accessoria da applicare (revoca o sospensione).
Limita la possibilità di irrogare pene inferiori e definisce parametri di determinazione della pena; la Corte ha osservato che la gravità della condotta emergeva anche dalla determinazione della pena base richiamata nella motivazione.
Dispositivo che prevedeva in passato l'automatismo della revoca; dopo la pronuncia costituzionale n.88/2019 il giudice può optare per la sospensione in alternativa alla revoca, ma la revoca rimane comunque prevista e applicabile secondo la valutazione discrezionale del giudice.
art. 218, comma 2, cod. strada
Fornisce i criteri/parametri che il giudice deve considerare nella scelta tra sospensione e revoca; la Corte ha stabilito che la indicazione anche di un solo parametro è sufficiente purché la motivazione dimostri il nesso con il caso concreto.
artt. 140, 141, 142, 148 cod. strada
Norme del Codice della Strada richiamate nella ricostruzione dei fatti (doveri di adeguare la velocità, divieto di sorpasso, obbligo di illuminazione/condizioni di sicurezza).
art. 189 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
Norma richiamata per la fattispecie di guida in violazione delle norme sulla circolazione stradale; usata nella contestazione dei reati (capo B).
Disciplina l'accordo tra le parti (patteggiamento); nel caso il giudice aveva applicato la pena su accordo, ma ciò non esime il giudice dal motivare adeguatamente le sanzioni accessorie.
Principi di individualizzazione della pena e applicazione delle circostanze attenuanti; rilevante perché il giudice aveva riconosciuto attenuanti e diminuzioni di pena nell'accordo ma ciò non impedisce l'applicazione della revoca se adeguatamente motivata.
Norma sulla condanna alle spese processuali, applicata alla fine per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte Cost. n. 88/2019
Pronuncia che ha inciso sull'automatismo della revoca previsto dal previgente testo dell'art.222 c.d.s., consentendo ora al giudice, in assenza di specifiche aggravanti, di disporre la sospensione; la Corte di Cassazione ha precisato però che ciò non esclude la legittimità della revoca quando motivata.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 il giudice non è più obbligato ad applicare automaticamente la revoca della patente nei casi di omicidio stradale non aggravato; può scegliere la sospensione, ma la revoca rimane applicabile se adeguatamente motivata.
- La motivazione che giustifica la revoca può essere anche sintetica: è sufficiente che emerga chiaramente che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto, anche attraverso l'indicazione di un solo criterio previsto dall'art.218 cod. strada.
- Le ragioni che motivano la misura penale e quelle che giustificano la sanzione amministrativa accessoria sono autonome: coerenza formale tra le due motivazioni non è obbligatoria, purché entrambe siano adeguate e ancorate ai rispettivi criteri normativi.
- Il fatto che la pena sia stata concordata con patteggiamento e che siano state riconosciute attenuanti non esclude l'applicazione della misura accessoria più grave, se il giudice valuta e motiva in concreto la ragione della scelta.
- In casi analoghi il ricorso contro la revoca della patente potrà avere esito favorevole solo se si dimostra che la motivazione è del tutto assente, contraddittoria o priva di qualsiasi riferimento ai criteri normativi rilevanti.
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