Cassazione Penale, Ordinanza n. 05336/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando dunque la decisione di merito sfavorevole agli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/05/2025. I ricorrenti contestavano: 1) la ritenuta destinazione a spaccio della sostanza stupefacente, sostenendo che fosse per uso personale; 2) l’affermazione della loro partecipazione al fatto, in particolare per due di essi deducendo l’estraneità alla condotta; 3) la qualificazione delle condotte relative alla resistenza a pubblico ufficiale; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi sintomatici dello spaccio, come la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane, oltre a una condotta di ausilio, almeno nel ritardare l’ingresso dei Carabinieri, rispetto alla detenzione dello stupefacente. Ha ritenuto inammissibili anche le censure sulla resistenza a pubblico ufficiale, perché riproponevano questioni di fatto già risolte con motivazione adeguata dai giudici di merito. Infine ha giudicato manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle generiche e della sospensione condizionale, essendo stati individuati specifici elementi fattuali, soprattutto i precedenti anche specifici, incompatibili con tali benefici.
Norme richiamate
La destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da elementi sintomatici del fatto, come il confezionamento in dosi e la presenza di materiali idonei al frazionamento; la deduzione dell’uso personale è stata ritenuta manifestamente infondata in presenza di tali elementi.
Le doglianze sulla resistenza a pubblico ufficiale sono state qualificate come questioni di fatto già motivate in modo adeguato nei giudizi di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato su specifici elementi fattuali negativi, tra cui i precedenti penali, anche specifici.
La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di elementi fattuali incompatibili con una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’imputato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione alla cessione a terzi può essere desunta da indici fattuali oggettivi, come il confezionamento in dosi e la presenza di materiali usati per il frazionamento, senza che sia sufficiente una mera deduzione difensiva di uso personale.
- La partecipazione di più soggetti alla detenzione dello stupefacente può essere integrata anche da condotte di ausilio materiale o di agevolazione, come il ritardo frapposto all’accesso degli operanti, quando tale condotta si ponga al servizio della disponibilità della droga.
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate con motivazione adeguata sono inammissibili, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è censurabile solo se la motivazione è mancante o illogica; non lo è quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti e specifici, come i precedenti penali, anche specifici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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