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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05336/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, confermando dunque la decisione di merito sfavorevole agli imputati. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 13/05/2025. I ricorrenti contestavano: 1) la ritenuta destinazione a spaccio della sostanza stupefacente, sostenendo che fosse per uso personale; 2) l’affermazione della loro partecipazione al fatto, in particolare per due di essi deducendo l’estraneità alla condotta; 3) la qualificazione delle condotte relative alla resistenza a pubblico ufficiale; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva valorizzato elementi sintomatici dello spaccio, come la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane, oltre a una condotta di ausilio, almeno nel ritardare l’ingresso dei Carabinieri, rispetto alla detenzione dello stupefacente. Ha ritenuto inammissibili anche le censure sulla resistenza a pubblico ufficiale, perché riproponevano questioni di fatto già risolte con motivazione adeguata dai giudici di merito. Infine ha giudicato manifestamente infondate le doglianze sul diniego delle generiche e della sospensione condizionale, essendo stati individuati specifici elementi fattuali, soprattutto i precedenti anche specifici, incompatibili con tali benefici.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da elementi sintomatici del fatto, come il confezionamento in dosi e la presenza di materiali idonei al frazionamento; la deduzione dell’uso personale è stata ritenuta manifestamente infondata in presenza di tali elementi.

  • art. 337 c.p.

    Le doglianze sulla resistenza a pubblico ufficiale sono state qualificate come questioni di fatto già motivate in modo adeguato nei giudizi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato su specifici elementi fattuali negativi, tra cui i precedenti penali, anche specifici.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata sulla base di elementi fattuali incompatibili con una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell’imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione alla cessione a terzi può essere desunta da indici fattuali oggettivi, come il confezionamento in dosi e la presenza di materiali usati per il frazionamento, senza che sia sufficiente una mera deduzione difensiva di uso personale.
  • La partecipazione di più soggetti alla detenzione dello stupefacente può essere integrata anche da condotte di ausilio materiale o di agevolazione, come il ritardo frapposto all’accesso degli operanti, quando tale condotta si ponga al servizio della disponibilità della droga.
  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate con motivazione adeguata sono inammissibili, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è censurabile solo se la motivazione è mancante o illogica; non lo è quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti e specifici, come i precedenti penali, anche specifici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleReati contro la PA
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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