Cassazione Penale, Ordinanza n. 05261/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo, in sostanza, un vizio nella valutazione dell'elemento soggettivo. Dal testo emerge che la vicenda riguardava l'assenza dell'imputato dalla propria abitazione in un orario in cui avrebbe dovuto trovarsi ivi ristretto agli arresti domiciliari. La censura era formulata in modo generico e mirava a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, sostenendo che l'allontanamento non dovesse essere ritenuto volontario e, quindi, che mancasse il dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso generico e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del merito in punto di dolo, a fronte di una motivazione di appello ritenuta immune da vizi, che aveva spiegato perché l'assenza dalla abitazione non potesse considerarsi involontaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma di riferimento implicita rispetto alla condotta di evasione dagli arresti domiciliari; la Corte valorizza la volontarietà dell'assenza dal domicilio nel momento in cui l'interessato avrebbe dovuto esservi ristretto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare in modo generico una diversa lettura del fatto e dell'elemento soggettivo, senza indicare specifici vizi della motivazione impugnata.
- In presenza di una motivazione congrua e immune da vizi sulla volontarietà dell'assenza dal luogo di restrizione domiciliare, la censura che mira a una nuova valutazione del dolo non è deducibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05255/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05257/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05259/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05260/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05262/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05264/2026 del 10/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →