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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05260/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando i sottesi profili di colpa. Non emerge dal testo un annullamento o una riforma della decisione di merito, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 4 febbraio 2025. Dai passaggi riportati emerge che la condanna di merito aveva riconosciuto la loro responsabilità per cessioni/acquisti continuativi di cocaina, sulla base in particolare delle dichiarazioni del teste Akram Chakir, ritenuto attendibile, e dei numerosissimi contatti telefonici risultanti dai tabulati. I ricorrenti hanno censurato tale valutazione probatoria, ma la Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano infondati e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate in appello, senza vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate dalla Corte territoriale, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La valutazione di attendibilità del dichiarante e il riscontro della sua versione attraverso elementi convergenti, come tabulati telefonici o altri dati oggettivi, integra apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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