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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05259/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 gennaio 2025, deducendo quattro motivi. Con il primo, relativo ai capi b) e d), ha contestato la ricostruzione dei fatti in ordine alle minacce e al danneggiamento; la Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione di appello e riproponeva doglianze già esaminate, fondate sul narrato delle persone offese e sulla successione degli eventi. Con il secondo motivo, relativo al delitto di lesioni, ha sostenuto l'insussistenza della responsabilità o comunque la natura colposa del fatto; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non correlato alla motivazione, che valorizzava certificati medici e la condotta aggressiva dell'imputato. Con il terzo motivo ha contestato il capo relativo alla fuga e alla resistenza all'intervento degli operanti; la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato, richiamando la pericolosa fuga e il tentativo di reagire al blocco spintonando un agente. Con il quarto motivo ha lamentato, in modo aspecifico, l'indebita valutazione di reati asseritamente estinti per remissione di querela e, in sostanza, ha sollecitato una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che, nonostante la remissione, dovevano comunque considerarsi anche le lesioni aggravate in danno di una persona offesa e che la motivazione sul punto era non illogica, valorizzando precedenti e contesto della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, per parte, aspecifici o non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, oppure manifestamente infondati, e che il quarto motivo mirasse impropriamente a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.

    richiamato implicitamente dai riferimenti alla fuga e alla reazione all'operante, ma il testo non consente una determinazione normativa puntuale del capo contestato oltre il riferimento alla condotta di fuga e resistenza

  • art. 624-bis c.p.

    non citato nel testo; non determinabile

  • art. 612 c.p.

    non citato espressamente nel testo, ma la motivazione fa riferimento a episodi di minaccia oggetto dei capi di imputazione

  • art. 582 c.p.

    il testo richiama il delitto di lesioni e la prova tramite certificati medici, ma non indica espressamente l'articolo

  • art. 635 c.p.

    il testo menziona il danneggiamento, senza specificare l'articolo

  • art. 99 c.p.

    non citato espressamente; il testo fa riferimento ai precedenti penali quale elemento valorizzato nel trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento al diniego delle attenuanti generiche

  • art. 152 c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento alla remissione di querela

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate in appello.
  • È manifestamente infondata la doglianza che contesti l'accertamento del fatto senza misurarsi con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di merito, come dichiarazioni della persona offesa, certificazioni mediche e concatenazione logica degli eventi.
  • La prova del delitto di lesioni può essere desunta da certificati medici e dal complessivo contesto aggressivo della condotta, che consenta di escludere una mera accidentalità o colpa del fatto.
  • La censura che mira a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, del diniego delle attenuanti generiche o del peso dei precedenti penali è, di regola, non consentita in cassazione quando la motivazione di merito sia non illogica e non manifestamente contraddittoria.
  • La remissione di querela non esclude la valutazione di fatti concorrenti o di ulteriori ipotesi di reato che restino rilevanti ai fini della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, se il giudice di merito li abbia autonomamente considerati.

Come è indicizzato

MaterieMinacceLesioniDanneggiamentoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

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