Cassazione Penale, Ordinanza n. 05257/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 31/10/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il fatto concreto riguarda una condotta tenuta in carcere, descritta come aggressiva e minacciosa, posta in essere per ottenere una bomboletta di gas alla quale l'imputato non aveva diritto. I motivi di ricorso erano tre: con il primo si contestava la valutazione di merito sulla portata intimidatoria della condotta; con il secondo si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo si censurava il trattamento della recidiva, ritenendola non correttamente applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ripetitivo di doglianze già esaminate con motivazione non illogica, avendo la Corte territoriale spiegato la portata intimidatoria della condotta aggressiva e minacciosa. Ha giudicato il secondo motivo volto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto, preclusa in sede di legittimità, anche perché la motivazione di merito aveva valorizzato durata e contesto della condotta, non riducibile a un mero sentimento di ostilità. Il terzo motivo è stato considerato inidoneo a scalfire la valutazione sulla recidiva, poiché il nuovo reato era stato ritenuto espressivo di accresciuta colpevolezza e pericolosità e, in ogni caso, risultava almeno la recidiva reiterata infraquinquennale; inoltre l'aumento di pena applicato in concreto era stato solo pari alla metà. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la motivazione di merito evidenzia durata e contesto della condotta e la censura tende solo a ottenere una diversa valutazione del fatto, inammissibile in cassazione.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere valorizzata quando il nuovo reato è sintomatico di maggiore colpevolezza e pericolosità; nel caso, la Corte richiama almeno la recidiva reiterata infraquinquennale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate con motivazione logica e non contraddittoria dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto per invocare la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., quando la sentenza impugnata abbia già argomentato sulla gravità concreta della condotta, sulla sua durata e sul contesto di svolgimento.
- La valutazione della recidiva è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito evidenzia la maggiore colpevolezza e pericolosità desumibile dal nuovo reato; la censura non può prevalere quando, comunque, risulti una recidiva reiterata infraquinquennale e l'aumento di pena sia contenuto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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