Cassazione Penale, Ordinanza n. 05262/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda tre imputati condannati in appello per una vicenda di traffico di stupefacenti. Due ricorsi erano proposti nell'interesse di un imputato più anziano e di un secondo imputato, e contestavano solo il trattamento sanzionatorio, chiedendo in modo generico una riduzione della pena. Il terzo ricorso, proposto nell'interesse di un imputato più giovane, contestava il ruolo attivo a lui attribuito e la valutazione delle prove relative ai singoli capi di imputazione, sostenendo che la condanna si fondasse su una lettura meramente assertiva degli elementi probatori. La Corte rileva però che le doglianze non si confrontano con l'analisi convergente dei giudici di merito, con i precedenti dell'imputato più anziano, con la pervicacia del secondo imputato nel subentrare nella gestione dell'illecito traffico dopo l'arresto del suocero, e con il quadro complessivo fondato su rapporti tra soggetti e conversazioni telefoniche intercettate, ritenute adeguatamente riscontrate anche da elementi ulteriori, come un sequestro di droga avvenuto dopo un incontro con il ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generiche e non specifiche le doglianze sul trattamento sanzionatorio di due ricorrenti, e meramente assertive e di merito, quindi non scrutinabili in cassazione, le censure del terzo ricorrente sulla ricostruzione del ruolo attivo e sulla valutazione della prova. Conseguentemente ha condannato tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una richiesta generica di riduzione della pena, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici errori di diritto o di manifesta illogicità.
- Le censure che mirano a una rivalutazione del merito probatorio, specie se dirette a contestare la lettura complessiva delle intercettazioni, dei rapporti tra gli imputati e degli elementi di riscontro, non sono scrutinabili in cassazione quando si limitino a una contestazione assertiva delle conclusioni dei giudici di merito.
- La motivazione di merito è adeguata quando valorizza il quadro complessivo degli indizi e delle conversazioni intercettate, purché gli elementi siano corroborati da riscontri esterni e la difesa non offra una diversa e plausibile spiegazione dei fatti ricostruiti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando ravvisi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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