Cassazione Penale, Ordinanza n. 05255/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e meramente assertivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 3 febbraio 2025. Dal testo emerge soltanto che il ricorso è stato ritenuto fondato su un motivo formulato in termini generici e meramente assertivi, senza un effettivo confronto con la decisione impugnata e senza specifica critica delle ragioni poste a base della sentenza di merito. Non sono indicati nel testo i fatti storici del processo né il reato contestato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche e assertive, senza una critica puntuale e specifica delle ragioni della decisione impugnata.
- La genericità del motivo di ricorso impedisce il controllo di legittimità e comporta la declaratoria di inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ricorrano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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