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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18095/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato a seguito di recesso intimato dalla società preponente. In appello la domanda dell'agente volta a conseguire l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e l'indennità sostitutiva del preavviso è stata respinta, mentre è stata accolta la domanda riconvenzionale della società per la restituzione di integrazioni provvigionali, sul presupposto che il recesso fosse giustificato dal mancato raggiungimento dei minimi contrattuali pattuiti e che ricorresse una giusta causa di risoluzione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2119 c.c. sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto legittimo il recesso della società; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1341 c.c., lamentando che la clausola contrattuale sui risultati minimi fosse vessatoria e priva di specifica doppia sottoscrizione; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 1751 c.c., assumendo che, in conseguenza dell'illegittimità del recesso, spettassero sia l'indennità di preavviso sia quella di fine rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente evocando una violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie sulla sussistenza dell'inadempimento dell'agente e sulla giusta causa di recesso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della vessatorietà e della mancata specifica approvazione della clausola non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare dove l'avesse dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, in quanto fondato sul presupposto, già smentito, dell'illegittimità del recesso e comunque diretto a sollecitare apprezzamenti di fatto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    È richiamato come parametro della giusta causa di recesso; la Corte, però, non entra nel merito della sua applicazione perché le censure tendono a sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1341 c.c.

    È evocato per contestare la clausola contrattuale che disciplinava il mancato raggiungimento degli obiettivi; la censura è dichiarata inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 1751 c.c.

    È la norma invocata per l'indennità di fine rapporto di agenzia; la Corte osserva che la doglianza presupponeva erroneamente l'illegittimità del recesso e non si confrontava con la ratio decidendi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure vengono qualificate come inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma introduttiva del meccanismo sanzionatorio/processuale sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La questione giuridica non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile in cassazione se il ricorrente non allega specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se è fondato su un presupposto fattuale o giuridico già escluso dalla decisione, è inammissibile.
  • Quando la pretesa all'indennità di fine rapporto o al preavviso dipende dall'illegittimità del recesso, il motivo che contesti tali indennità è infondato/inammissibile se non supera validamente l'accertamento sulla giusta causa di cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAgenzia
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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