Cassazione Civile, Ordinanza n. 18093/2024 del 02/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato all’esito di una procedura collettiva di mobilità avviata per riduzione di personale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra della lavoratrice e la corresponsione dell’indennità risarcitoria, decisione poi confermata in appello. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., denunciando: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione agli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991; erronea valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; vizio di motivazione. Sosteneva, in sostanza, che i giudici di merito avessero mal applicato i criteri di scelta nella mobilità collettiva, erroneamente valutando la fungibilità delle mansioni, e avessero addossato alla società l’onere di provare la non fungibilità delle posizioni. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, ricordando che il giudizio di legittimità non consente il riesame del merito. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la doglianza non riguardava l’utilizzo di prove illegali o la disapplicazione di prove legali, ma solo la valutazione delle prove raccolte. Quanto all’omesso esame di fatto decisivo, la Corte ha osservato che i fatti storici erano stati comunque considerati dai giudici di merito. Nel merito, ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte territoriale: nella comparazione ai fini del licenziamento collettivo deve considerarsi non soltanto la mansione concretamente svolta al momento, ma il complessivo bagaglio di esperienza, formazione e conoscenze del lavoratore, per verificare l’effettiva fungibilità con altre posizioni presenti in azienda. Non vi è stata, quindi, alcuna errata inversione dell’onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e alla statuizione ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito e che il vizio motivazionale è configurabile solo nei limiti della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., non per una diversa lettura delle prove.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o prove illegali, oppure abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che richiedevano valutazione; non basta censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
artt. 1362 e ss. c.c.
La doglianza di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è stata ritenuta non idonea, perché la questione era in realtà di valutazione delle risultanze istruttorie e di corretta applicazione dei criteri legali di scelta nella procedura di mobilità.
artt. 4 e 5 L. n. 223/1991
Nella procedura di licenziamento collettivo la comparazione tra lavoratori deve avvenire secondo i criteri di scelta legali, considerando la fungibilità delle mansioni e la professionalità complessiva dei dipendenti interessati.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
La Corte ha richiamato la doppia conforme, rilevando che il ricorso non indicava le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito, con conseguente limitazione delle censure in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per il rito camerale di trattazione e per il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente in caso di rigetto.
L. n. 92/2012, art. 1, comma 62
Richiamata in relazione all’eccezione di tardività del ricorso; la Corte l’ha respinta perché non era stato specificato quando fosse avvenuta la comunicazione integrale della decisione impugnata.
L. n. 223/1991
La legge sulla mobilità collettiva è stata applicata come disciplina dei criteri di scelta e della procedura di licenziamento collettivo.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori non può arrestarsi alle mansioni concretamente svolte al momento del recesso, ma deve includere il complessivo bagaglio professionale del dipendente, comprensivo di esperienze pregresse, formazione e conoscenze acquisite.
- La fungibilità rilevante ai fini dei criteri di scelta nella mobilità collettiva postula l’individuazione di professionalità effettivamente omogenee e comparabili; la loro esclusione non può essere fondata sul solo dato della mansione formalmente rivestita in quel momento.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura sulle prove è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegali o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo consentono.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato nella motivazione di merito.
- Quando vi è doppia conforme e non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni, il sindacato di legittimità sulle censure di merito risulta ulteriormente circoscritto.
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