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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18099/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice da un’associazione di categoria. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, ma non avevano accolto la domanda della lavoratrice volta a farne dichiarare la nullità per motivo illecito o ritorsivo, reputando non provata la finalità ritorsiva. Avevano inoltre liquidato l’indennità prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015 in misura pari a sette mensilità, valorizzando l’anzianità di servizio maturata dal rapporto a tempo indeterminato più recente e non i precedenti rapporti intercorsi tra le parti, risolti con conciliazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per mancata declaratoria di nullità del licenziamento asseritamente privo di giustificazione e quindi sorretto da motivo illecito ex art. 1345 c.c., sostenendo che l’accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo implicasse una presunzione assoluta di ritorsività; con il secondo motivo contestava l’ammontare dell’indennità, lamentando il mancato computo dei pregressi rapporti di lavoro ai fini della quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la verifica della natura ritorsiva del licenziamento costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, salvo vizi non dedotti in modo idoneo. Quanto alla quantificazione dell’indennità, ha ribadito che la determinazione tra minimo e massimo legali è rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale; nella specie la doglianza era formulata come violazione di legge e non evidenziava omesso esame di fatti decisivi, mentre la motivazione era ritenuta sufficiente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015

    indennità pari a sette mensilità

    per il licenziamento illegittimo, la tutela economica è affidata a un’indennità commisurata secondo i criteri legali, entro un range rimesso alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 8 l. n. 604 del 1966

    richiamato come parametro di confronto per ribadire che la quantificazione dell’indennità entro limiti minimo/massimo è devoluta al giudice di merito.

  • art. 1345 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che il licenziamento sarebbe nullo perché sorretto da motivo illecito/ritorsivo; la Corte non accoglie la tesi, ritenendo l’accertamento della ritorsione questione di fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il ricorrente non può, sotto la rubrica della violazione di legge, sovvertire accertamenti di fatto riservati al merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il sindacato sulla quantificazione dell’indennità è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale, qui non ravvisato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla giurisprudenza precedente senza ulteriori sviluppi argomentativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La dedotta natura ritorsiva di un licenziamento è una questione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione della vicenda storica sotto la veste della violazione di legge.
  • L’accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo non comporta automaticamente la nullità del licenziamento per motivo illecito: la ritorsività va comunque provata o desunta secondo il giudizio di merito.
  • La determinazione dell’indennità risarcitoria prevista per il licenziamento illegittimo, quando la legge prevede un minimo e un massimo, spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • Una doglianza sulla quantificazione dell’indennità non è ammissibile se prospettata come mera violazione di legge e non come omesso esame di un fatto decisivo o carenza motivazionale rilevante.
  • I precedenti rapporti di lavoro possono non incidere automaticamente sulla misura dell’indennità se il giudice di merito valorizza la più recente anzianità del rapporto rilevante e motiva in modo non illogico.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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