Cassazione Civile, Ordinanza n. 18104/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dai rapporti di lavoro intercorsi tra una collaboratrice ed esperta linguistica e un'università pubblica, dapprima a termine e poi, secondo la tesi della lavoratrice, da considerarsi a tempo indeterminato. Il tribunale aveva dichiarato la nullità del termine, l'esistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 15 febbraio 1999 e ordinato la riammissione in servizio; la corte d'appello aveva invece escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato pur confermando l'illegittimità del termine e la natura subordinata del rapporto, e aveva anche ridimensionato le pretese economiche della lavoratrice, negando l'applicazione estensiva della disciplina speciale prevista per i lettori di madre lingua straniera e ritenendo non provata l'asserita inadeguatezza della retribuzione e delle mansioni svolte. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4, comma 2, d.l. n. 120/1995 conv. l. n. 236/1995, sostenendo che il rapporto a termine avrebbe dovuto convertirsi in rapporto a tempo indeterminato; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 115 c.p.c., art. 51 CCNL comparto università e art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004, contestando la negazione del parametro retributivo invocato in giudizio; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alle statuizioni sulle retribuzioni dovute per il periodo 2005-2010, lamentando altresì il mancato ingresso della prova testimoniale sulla natura delle mansioni e sull'orario di lavoro e quindi sulla pretesa inadeguatezza del trattamento economico ricevuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui, nei rapporti instaurati dalle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, non opera la conversione in rapporto a tempo indeterminato, in ragione della specialità della disciplina e della non omogeneità con il lavoro privato, oltre che del necessario rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 Cost. Ha parimenti respinto il secondo motivo, confermando che la disciplina speciale di conservazione del trattamento economico di miglior favore per i collaboratori già lettori di madre lingua straniera opera solo nei limiti fissati dalla normativa richiamata e non consente di ancorare la retribuzione alle dinamiche previste per i ricercatori confermati a tempo definito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato, da un lato, profili di inammissibilità della doglianza per la sua costruzione non coerente con i vizi denunciati e, dall'altro, che le valutazioni sulla mancanza di prova dell'inadeguatezza della retribuzione e sulla possibilità di svolgere mansioni complementari nell'orario assegnato sono accertamenti di merito non riesaminabili in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell'università e compensate nei confronti dell'INPS; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato come norma invocata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che, per i rapporti con le università e i collaboratori/esperti linguistici, non è consentita la conversione del contratto a termine in tempo indeterminato
art. 4, comma 2, d.l. n. 120/1995 conv. in l. n. 236/1995
disciplina speciale delle assunzioni universitarie dei collaboratori ed esperti linguistici; non comporta conversione del rapporto a termine in rapporto stabile
art. 2 l. n. 230/1962
richiamato in relazione alla pretesa conversione del contratto a termine; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di specie
art. 5 d.lgs. n. 368/2001
richiamato quale base generale della conversione dei contratti a termine; la Corte esclude che operi nel rapporto in esame
art. 97 Cost.
i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione impediscono la conversione automatica e orientano l'interpretazione della disciplina speciale
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente in tema di adeguatezza della retribuzione; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli nel caso concreto
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale in tema di valutazione delle prove; la doglianza è stata ritenuta non idonea a scalfire gli accertamenti di merito
art. 51 CCNL comparto università
richiamato dalla ricorrente a sostegno del parametro retributivo; la Corte conferma la non utilizzabilità del criterio invocato
art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004 conv. in l. n. 63/2004
la conservazione del miglior trattamento economico per i collaboratori già lettori di madre lingua straniera opera nei limiti stabiliti dalla normativa successiva e non giustifica il parametro retributivo preteso
art. 26, comma 3, l. n. 240/2010
richiamato per delimitare la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dalla disciplina speciale
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per escludere che una delibera derogatoria possa trovare legittimazione in mancanza delle procedure e dei controlli previsti
art. 112 c.p.c.
richiamato nella censura sulla supposta omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro instaurati dalle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, la stipulazione di un contratto di diritto privato a tempo determinato non determina, di regola, la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato, poiché la disciplina speciale è incompatibile con l'applicazione piena delle regole generali sulla conversione del termine.
- Quando il datore di lavoro è una pubblica amministrazione o un ente pubblico non economico, l'interpretazione della disciplina del lavoro subordinato deve essere condotta in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., che impediscono esiti sostanzialmente elusivi delle regole pubblicistiche di reclutamento.
- La disciplina speciale relativa al trattamento economico dei collaboratori linguistici già lettori di madre lingua straniera conserva efficacia solo entro i limiti espressamente previsti dalla normativa di settore e non consente di estendere per analogia parametri retributivi riferiti ad altre figure professionali o ad altri regimi contrattuali.
- Le censure di legittimità che mirano, sotto la veste formale di violazione di legge o omessa pronuncia, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o degli accertamenti di fatto sono inammissibili o comunque non scrutinabili in cassazione quando investono apprezzamenti di merito riservati al giudice di merito.
- La prova dell'inadeguatezza della retribuzione e dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori o diverse incombe sulla parte che le allega; in mancanza di prova specifica, il giudice può escludere le relative pretese risarcitorie o retributive.
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