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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18105/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, già dipendente a termine e inserita in una graduatoria predisposta in base ad accordi sindacali, era stata convocata per la scelta della sede e per la verifica di idoneità alla guida del motomezzo aziendale, prova che non aveva superato. La Corte d'appello aveva però dichiarato costituito il rapporto di lavoro dalla data della messa in mora, ritenendo illegittima la clausola di prova inserita solo in quel momento e comunque priva di causa, anche perché la lavoratrice aveva già in precedenza svolto le medesime mansioni con uso del motomezzo. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che dagli accordi collettivi e dal modulo individuale non derivasse un obbligo di assunzione; 2) violazione degli accordi sindacali del 13.1.2006 e 10.7.2008 in relazione all'art. 1362 c.c. e all'art. 2932 c.c., deducendo di avere correttamente adempiuto ai propri impegni convocando la lavoratrice e inserendola in graduatoria; 3) violazione degli artt. 1226, 1227, 2043 e 2697 c.c., contestando la qualificazione della responsabilità come contrattuale e la quantificazione del danno, inclusa la mancata detrazione di un eventuale aliunde perceptum.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano in sostanza a contestare l'interpretazione degli accordi collettivi e individuali compiuta dal giudice di merito, ma senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati; inoltre ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito secondo cui il diritto all'assunzione derivava dal contratto individuale e la clausola di prova era pretestuosa. È stata anche dichiarata inammissibile la doglianza sul danno, poiché il datore che invochi l'aliunde perceptum deve allegare e provare specifiche circostanze di fatto, non essendo ammissibili richieste esplorative. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dai motivi di ricorso; la Corte ribadisce che la sua applicazione e l'interpretazione degli atti negoziali presuppongono una valutazione di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali deve essere specificamente dedotta, indicando quale canone sia stato disatteso e in che modo.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nella censura sulla quantificazione del danno, ma non ritenuto idoneo a fondare la richiesta di ricalcolo in assenza di allegazioni specifiche.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nella censura sulla riduzione del danno, ma la Corte esigeva specifiche allegazioni probatorie da parte del datore di lavoro.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla società per contestare la natura della responsabilità; la Corte non accoglie la censura, poiché la doglianza è assorbita nell'inammissibilità e nella corretta qualificazione data dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di allegare e provare l'aliunde perceptum grava sul datore di lavoro che intenda sottrarlo dal risarcimento.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli accordi collettivi e degli atti negoziali è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica o incongrua.
  • La deduzione di violazione dell'art. 1362 c.c. o degli altri criteri interpretativi non può essere formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare quale canone sia stato violato e in quale passaggio interpretativo il giudice se ne sia discostato.
  • Se il giudice di merito fonda il diritto all'assunzione su un contratto individuale interpretato come subordinato a una condizione sospensiva pretestuosa, tale valutazione è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e logica.
  • Il datore di lavoro che voglia ottenere la detrazione dell'aliunde perceptum dal risarcimento deve allegare e provare specifiche circostanze di fatto; non sono ammissibili richieste istruttorie generiche o esplorative.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese ed è dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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