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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18102/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova della subordinazione e quindi il diritto della ricorrente all'accertamento del rapporto di lavoro dedotto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società di ristorazione. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la subordinazione; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando l'esito di una visita ispettiva INPS, la non attendibilità di alcune testimonianze e l'insufficienza delle ulteriori prove offerte. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di plurime norme processuali e sostanziali, lamentando che la società resistente avesse ammesso in memoria una prestazione lavorativa saltuaria con valore confessorio, che avrebbe dovuto condurre, in mancanza di prova di un diverso inquadramento contrattuale, alla qualificazione del rapporto come subordinato; (2) violazione di norme sul lavoro subordinato e sulla prova, contestando la valutazione delle prove testimoniali e la credibilità dei testimoni; (3) violazione di norme processuali sull'istruzione probatoria, deducendo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto esaurita l'assunzione delle prove testimoniali nonostante le divergenze tra i testi; (4) censura su decorrenza del rapporto e quantum debeatur, che presupponeva però l'esistenza del rapporto subordinato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché le affermazioni della resistente non avevano valore confessorio sulla subordinazione e, in ogni caso, l'onere di provare i fatti costitutivi del rapporto subordinato incombeva sulla lavoratrice; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto assorbito il quarto motivo dall'esclusione della subordinazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali per censurare l'asserita omessa pronuncia, ma la Corte rileva che non vi era un'omissione decisoria sul punto prospettato.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove, ma non consente in cassazione una nuova ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 210 c.p.c.

    Censurato in relazione all'istruzione probatoria; la Corte reputa la censura inammissibile perché volta a rimettere in discussione valutazioni di fatto.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul tema della prova testimoniale, ma senza incidenza decisiva sul controllo di legittimità.

  • art. 414 c.p.c.

    Citato per contestare la gestione dell'istruttoria nel rito del lavoro; la Corte non ravvisa un vizio sindacabile in cassazione.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato in tema di assunzione e gestione delle prove testimoniali nel processo del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato sulla conduzione officiosa dell'istruttoria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2094 c.c.

    Norma sostanziale di riferimento per la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte ribadisce che la subordinazione deve essere provata da chi la allega.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che l'onere di provare i fatti costitutivi della subordinazione grava sulla parte che la deduce in giudizio.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato nella censura probatoria, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il riparto dell'onere della prova applicato dalla Corte.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte non riconosce un vizio di valutazione sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 2733 c.c.

    Invocato per sostenere l'effetto confessorio delle deduzioni avversarie; la Corte esclude che vi fosse una confessione sulla subordinazione.

  • art. 1 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato quale norma sulla nozione di subordinazione/etero-organizzazione nel contesto della censura, senza rilievo decisivo ai fini dell'esito.

  • L. n. 92/2012

    Citata dai motivi di ricorso, ma non assume un ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato nella prospettazione del ricorso per sostenere l'inquadramento del rapporto, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale".

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel passaggio interpretativo sul significato del novellato art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per l'accertamento della subordinazione deve provare i fatti costitutivi del rapporto: non può pretendere che sia il datore di lavoro a dimostrare l'esistenza di diversi schemi contrattuali alternativi.
  • Le dichiarazioni della controparte inserite in una difesa articolata non hanno automaticamente valore confessorio; la confessione rilevante richiede un'ammissione chiara e riferibile al fatto decisivo dedotto.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle deposizioni e della scelta delle prove ritenute decisive è riservata al giudice di merito e non è rinnovabile in cassazione.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è oggi circoscritto all'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o una diversa lettura delle prove.
  • La mancata ammissione o considerazione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova stessa, ove esaminata, sarebbe stata idonea a sovvertire con certezza l'esito della controversia su un punto decisivo.
  • Se il motivo di ricorso sulla decorrenza del rapporto e sul compenso presuppone l'esistenza di un rapporto subordinato non accertato, esso resta assorbito dal rigetto della domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieSubordinazioneProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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