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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18096/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Due soggetti hanno agito in giudizio contro una società sostenendo che il loro rapporto fosse, fin dall'anno 2001, non di volontariato ma di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenti diritti retributivi e contributivi. Il Tribunale aveva dichiarato nullo l'atto introduttivo e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che le allegazioni dei ricorrenti erano plurime, confuse e non unitarie, tanto da non consentire di individuare con chiarezza i fatti costitutivi del diritto azionato. In cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 99, 112, 113 c.p.c. e 2094 c.c., lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il travisamento della domanda; con il secondo motivo hanno denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel rapporto tra la società e una Onlus che avrebbe celato un contratto in frode alla legge e l'effettivo rapporto subordinato con la società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non riproduceva il contenuto dell'atto introduttivo dichiarato nullo e perché formulato in modo promiscuo, mescolando violazioni di norme sostanziali e processuali senza individuare correttamente il vizio ex art. 360 c.p.c. e senza confrontarsi con il parametro dell'art. 414 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché il vizio di omesso esame di fatto decisivo non era coerente con una decisione di merito ma con una pronuncia processuale sulla nullità dell'atto introduttivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma la Corte non entra nel merito della violazione lamentata per difetto di specificità e di corretta sussunzione del vizio

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo promiscuo

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate, senza una specifica e corretta deduzione del relativo vizio

  • art. 2094 c.c.

    invocato per sostenere la natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non può essere utilizzato in modo promiscuo con vizi processuali e sostanziali senza specifica indicazione dell'errore denunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata è di natura processuale e non di merito

  • art. 414 c.p.c.

    costituisce il parametro di riferimento per valutare la specificità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve indicare con chiarezza il vizio processuale o sostanziale dedotto, senza cumulare in modo promiscuo violazioni eterogenee che impediscano di comprendere il devolutum.
  • Quando la sentenza impugnata è fondata su una ratio processuale, non è coerente denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché tale censura presuppone una decisione di merito.
  • La critica alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo deve confrontarsi con il contenuto concreto dell'atto stesso e con il parametro normativo che ne governa la sufficienza e specificità.
  • Il motivo che non riproduce o non riassume in modo idoneo il contenuto dell'atto processuale rilevante non consente alla Corte di cassazione di verificare la fondatezza della censura ed è quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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