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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4874/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione in esecuzione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riguardo a più sentenze definitive per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi tra il 2018 e il 2019 in Lastra a Signa e Scandicci. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo che i reati fossero commessi in tempi differenti, in luoghi diversi e con modalità esecutive non omogenee, e aveva inoltre ritenuto che l'applicazione di misure cautelari fosse un elemento ostativo. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per mancata valutazione degli indici esteriori di un medesimo disegno criminoso (vicinanza cronologica, contesto territoriale e omogeneità della tipologia di reati) e contrasto della considerazione sulle misure cautelari, dato che alcune condotte erano avvenute proprio in costanza di misure cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha svolto una valutazione adeguata e motivata dei singoli fatti e degli indici esteriori della preordinazione (notevole vicinanza cronologica, parziale coincidenza di luoghi e omogeneità dei beni giuridici tutelati), e ha formulato un errore nell'affermare che l'esistenza di misure cautelari fosse di per sé ostativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per il rinnovato esame della richiesta di applicazione della continuazione, conformemente ai principi richiamati (Corte cost., n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in esecuzione la disciplina della continuazione su più sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona; richiede la verifica della unitarietà progettuale tramite indici esteriori (es. vicinanza cronologica, omogeneità delle condotte, contesto di luogo e modalità).

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso (vincolo soggettivo di unità progettuale) tra reati diversi; tale requisito va accertato in executivis mediante elementi indiziari esteriori.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Individua le fattispecie di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e costituisce la base penale delle condanne oggetto della richiesta di continuazione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 03/07/2013

    Stabilisce il principio secondo cui, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire ad una diversa composizione del giudice, assicurando il rispetto delle garanzie di imparzialità e rinnovazione del giudizio.

  • Giurisprudenza della Cassazione (segnalata)

    Sez. 4, n. 16066/2008; Sez. 1, n. 12905/2010

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la prova del disegno unitario deve essere desunta da indici esteriori significativi (distanza cronologica, modalità, tipologia dei reati, bene tutelato, condizioni di tempo e luogo) e che nessun elemento, preso isolatamente, è decisivo ma concorre insieme ad altri.

Massime di principio

  • La continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) può essere applicata anche a sentenze irrevocabili pronunciate in procedimenti distinti, purché emerga un medesimo disegno criminoso valutato tramite indici esteriori.
  • Gli indici rilevanti sono, fra gli altri, la vicinanza cronologica degli episodi, la coincidenza o prossimità del luogo, l'omogeneità delle modalità e del bene giuridico tutelato; nessuno di questi elementi è automaticamente necessario o sufficiente da solo.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico e concreto la valutazione degli indici: motivazioni apodittiche o generiche sono viziabili e possono determinare annullamento e rinvio.
  • La presenza di una misura cautelare non costituisce di per sé un ostacolo all'applicazione della continuazione; anzi, fatti commessi in costanza di misure cautelari possono essere rilevanti nella valutazione dell'unitarietà progettuale.
  • In caso di annullamento dell'ordinanza che riguarda la continuazione, il rinvio deve avvenire a diversa composizione della Corte di appello, secondo il principio stabilito dalla Corte costituzionale (n. 183/2013).
  • Per ottenere l'applicazione in esecuzione della continuazione è utile che il ricorrente esponga chiaramente e documenti gli indici esteriori che, presi nel loro insieme, fanno ritenere l'esistenza del medesimo disegno criminoso.

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