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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25574/2026 del 19/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

La società aveva ricevuto richieste di pagamento TARI per le annualità 2018 e 2019, rispettivamente di euro 38.405,00 e di euro 36.103,00, formalizzate nei solleciti n. 14763 e n. 12871. Contestava l’assoggettamento a tributo di una superficie ritenuta superiore a quella imponibile, l’insussistenza del presupposto impositivo, errori logici e di calcolo e una duplicazione dell’imposta. Il sollecito relativo al 2018 risultava notificato via PEC il 20 marzo 2019; quello relativo al 2019 era stato notificato il 30 dicembre 2020, con perfezionamento il 9 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Il 16 marzo 2021 il Comune trasmise nuovamente via PEC copia dei solleciti, nell’ambito di una comunicazione concernente la non rateizzabilità degli importi. La società impugnò gli atti con ricorso notificato il 26 aprile 2021. La Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarò il ricorso inammissibile per tardività e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 5558/2023 depositata l’11 ottobre 2023, rigettò l’appello. In cassazione la società formulò tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost.; 2) nullità per error in procedendo, sostenendo che il termine d’impugnazione decorresse dalla comunicazione PEC del 16 marzo 2021 e che la declaratoria di tardività confondesse inammissibilità e improcedibilità; 3) violazione degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che i solleciti fossero atti atipici e facoltativamente impugnabili e che la comunicazione del 16 marzo 2021 consentisse l’impugnazione nel termine. Il Comune eccepì preliminarmente violazione dell’autosufficienza e improcedibilità del ricorso per cassazione, nonché la tardività dell’impugnazione, poiché i solleciti erano già stati notificati.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del Comune: le censure risultavano chiaramente riportate nella sentenza impugnata, gli atti erano allegati al fascicolo e ritualmente citati, sicché il ricorso rispettava gli artt. 366 e 369 c.p.c. Quanto all’annualità 2019, ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il sollecito è un atto prodromico e atipico, facoltativamente impugnabile, ma la società aveva successivamente impugnato anche l’avviso di accertamento tipico n. 9735/22, relativo alla stessa pretesa, facendo venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione facoltativa del sollecito. Per l’annualità 2018, ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza d’appello: dal suo contenuto si ricavava che il giudice aveva considerato già notificati i solleciti e che la PEC del 16 marzo 2021 ne aveva soltanto trasmesso copia insieme alla comunicazione comunale sulla non rateizzabilità, senza costituire una nuova notificazione. Le censure non si confrontavano specificamente con tale ratio decidendi e continuavano a sostenere che gli atti fossero stati portati a conoscenza soltanto il 16 marzo 2021. La Corte ha quindi escluso anche la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, poiché i solleciti erano stati impugnati oltre il termine decorrente dalle precedenti notifiche. Il ricorso è stato rigettato. La società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, secondo comma, n. 6, c.p.c.

    Le censure mosse dalla ricorrente risultano, infatti, pacificamente formulate dalla parte e chiaramente riportate nella sentenza oggetto di impugnazione, sicché la formulazione del motivo è idonea e rispondente ai precetti degli art. 366 e 369 c.p.c.

    Il requisito di specificità e autosufficienza è soddisfatto quando le censure risultano chiaramente riportate nella decisione impugnata e gli atti rilevanti sono allegati e ritualmente citati.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure mosse dalla ricorrente risultano, infatti, pacificamente formulate dalla parte e chiaramente riportate nella sentenza oggetto di impugnazione, sicché la formulazione del motivo è idonea e rispondente ai precetti degli art. 366 e 369 c.p.c.

    Il deposito degli atti rilevanti non determina improcedibilità quando gli atti sono allegati al fascicolo e ritualmente citati.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Il sollecito di pagamento – tale è la natura dell’atto oggi impugnato - è atto prodromico e atipico, la cui impugnazione è facoltativa (non rientrando nelle ipotesi tassative ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992), e in quanto tale non preclude la successiva impugnazione dell’atto tipico, che, nell’atto di specie, è costituito dall’avviso di accertamento, successivamente impugnato dalla società contribuente e all’attenzione di questa Corte nella udienza odierna.

    Il sollecito di pagamento, in quanto atto prodromico e atipico non incluso nell’elenco tassativo degli atti impugnabili, può essere impugnato facoltativamente; tale impugnazione non sostituisce quella dell’atto impositivo tipico successivamente emesso.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    In tale contesto, non sussiste nemmeno la dedotta violazione degli artt. 19/21 d.lgs n. 546/1992, essendo stati i solleciti in oggetto (notificati il 20 marzo 2019 ed il 9 gennaio 2021) tardivamente impugnati il 24 aprile 2021.

    Il termine per impugnare decorre dalla notificazione del sollecito già portato a conoscenza del contribuente; la successiva trasmissione di una copia dell’atto non fa decorrere nuovamente il termine.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Così ricostruita la ragione decisoria, i motivi di impugnazione per il sollecito relativo all’anno 2018 non possono essere accolti perché la motivazione della pronuncia, per come sopra ricostruita attraverso l’esame della parte espositiva e motiva, non è apparente, giacchè – lo si ripete - ha ritenuto il ricorso inammissibile sul logico, non colto (dalla ricorrente), presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza il 20.3.19 e 9.1.20, laddove la notifica del ricorso era avvenuta in data 26.4.21, con ciò considerando (come argomentato dal Comune) che la comunicazione del 16.3.21 non integrasse una nuova, quanto inutile, notifica di solleciti già notificati, avendo, in realtà, con essi portato a conoscenza, nell’ambito del corrispondenza intercorsa con la contribuente, solo la risposta del Comune, munita della trasmissione dei predetti solleciti, di non rateizzabilità dei relativi importi, trattandosi di avvisi non ancora scaduti.

    La motivazione non è apparente quando, letta nel suo complesso, consente di ricostruire la ragione della declaratoria d’inammissibilità e il presupposto fattuale e giuridico su cui essa si fonda.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Così ricostruita la ragione decisoria, i motivi di impugnazione per il sollecito relativo all’anno 2018 non possono essere accolti perché la motivazione della pronuncia, per come sopra ricostruita attraverso l’esame della parte espositiva e motiva, non è apparente, giacchè – lo si ripete - ha ritenuto il ricorso inammissibile sul logico, non colto (dalla ricorrente), presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza il 20.3.19 e 9.1.20, laddove la notifica del ricorso era avvenuta in data 26.4.21, con ciò considerando (come argomentato dal Comune) che la comunicazione del 16.3.21 non integrasse una nuova, quanto inutile, notifica di solleciti già notificati, avendo, in realtà, con essi portato a conoscenza, nell’ambito del corrispondenza intercorsa con la contribuente, solo la risposta del Comune, munita della trasmissione dei predetti solleciti, di non rateizzabilità dei relativi importi, trattandosi di avvisi non ancora scaduti.

    La sentenza è motivata quando dal suo esame complessivo si comprende la ragione della decisione, anche se questa è espressa sinteticamente e ricostruibile attraverso la parte espositiva e quella motiva.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Così ricostruita la ragione decisoria, i motivi di impugnazione per il sollecito relativo all’anno 2018 non possono essere accolti perché la motivazione della pronuncia, per come sopra ricostruita attraverso l’esame della parte espositiva e motiva, non è apparente, giacchè – lo si ripete - ha ritenuto il ricorso inammissibile sul logico, non colto (dalla ricorrente), presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza il 20.3.19 e 9.1.20, laddove la notifica del ricorso era avvenuta in data 26.4.21, con ciò considerando (come argomentato dal Comune) che la comunicazione del 16.3.21 non integrasse una nuova, quanto inutile, notifica di solleciti già notificati, avendo, in realtà, con essi portato a conoscenza, nell’ambito del corrispondenza intercorsa con la contribuente, solo la risposta del Comune, munita della trasmissione dei predetti solleciti, di non rateizzabilità dei relativi importi, trattandosi di avvisi non ancora scaduti.

    La garanzia costituzionale dell’obbligo di motivazione non è violata quando la ratio della decisione è comprensibile dall’esame complessivo della pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Il sollecito di pagamento tributario è un atto prodromico e atipico, impugnabile facoltativamente; la sua mancata impugnazione non preclude l’impugnazione del successivo atto impositivo tipico.
  • Quando il contribuente impugna il successivo atto impositivo tipico relativo alla medesima pretesa, viene meno l’interesse a ottenere una decisione sull’impugnazione facoltativa del precedente sollecito.
  • La mera trasmissione successiva di copia di un sollecito già notificato, accompagnata da una comunicazione informativa, non costituisce una nuova notificazione e non riapre il termine per impugnare.
  • La motivazione non è apparente se, considerando unitariamente la parte espositiva e quella motiva della sentenza, è possibile individuare la ragione della decisione, anche quando essa sia formulata sinteticamente.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; la reiterazione di una ricostruzione dei fatti diversa da quella posta a fondamento della decisione non è sufficiente a confutarla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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