Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2026 del 19/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la TARI dovuta per il 2019 in relazione a un’area sita a Pozzuoli, in via Miliscola n. 193, per una superficie indicata come 5.548 mq. Il Comune aveva inviato il sollecito di pagamento n. 12871 del 29 marzo 2020. La contribuente lo aveva impugnato, ma il ricorso era stato dichiarato tardivo dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con sentenza n. 8090/2022; la decisione era stata confermata in appello con sentenza n. 5558/2023, a sua volta oggetto di ricorso per cassazione n. 25084/2023, trattato dalla Corte nella stessa udienza del presente giudizio. Dopo il mancato pagamento, il Comune emetteva l’avviso di accertamento n. 9735 del 20 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio 2023, contestando l’omesso o parziale versamento della TARI 2019 e irrogando sanzioni, per complessivi euro 48.037. La contribuente impugnava l’avviso deducendo, tra l’altro, l’insussistenza del presupposto impositivo, errori nel calcolo delle superfici tassabili, difetto di motivazione e duplicazione delle superfici rispetto ad annualità pregresse. Il primo giudice accoglieva il ricorso per difetto di motivazione dell’avviso; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania riformava la decisione, ritenendo che il precedente giudizio sul sollecito precludesse la nuova contestazione della pretesa e dichiarando inammissibile il ricorso originario. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c.: la sentenza che aveva dichiarato tardiva l’impugnazione del sollecito era una pronuncia di rito, priva di accertamento sul rapporto sostanziale e, inoltre, non risultava passata in giudicato. Il Comune ha resistito sostenendo l’identità della pretesa e delle questioni nei due giudizi, la definitività del sollecito e la possibilità di impugnare l’avviso successivo soltanto per vizi propri.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta del Comune di riunire il giudizio con il ricorso relativo al sollecito, poiché la trattazione dei due procedimenti nella medesima udienza era idonea a evitare il rischio di contrasto di giudicati. Ha poi accolto l’unico motivo di ricorso. La pronuncia che aveva dichiarato tardiva l’impugnazione del sollecito era una decisione di mero rito e non produceva giudicato sostanziale; inoltre, non era passata in giudicato, essendo stata impugnata in cassazione. La Corte ha anche affermato che l’impugnazione facoltativa del sollecito, atto atipico, non preclude né sostituisce l’impugnazione del successivo avviso di accertamento, atto tipico, la cui impugnazione è necessaria per evitare il consolidamento della pretesa tributaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza della CTT2 n. 8090/2022, con cui venne dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sua tardività, non solo è di mero rito (e non ha, quindi, valore di giudicato sostanziale, ma solo formale), ma, soprattutto, nemmeno risulta essere passata in giudicato, essendo stata, in realtà, impugnata e decisa dalla CGT2 con la pronuncia n. 5558/23, che, a sua volta, risulta essere oggetto del ricorso per cassazione n. 25084/23, trattato in data odierna da questa Corte e che concerne il preventivo sollecito.
Una pronuncia che dichiara inammissibile per tardività l’impugnazione, senza decidere il merito del rapporto sostanziale, produce giudicato soltanto formale e non può fondare una preclusione sostanziale esterna; nel caso esaminato, inoltre, la pronuncia non era passata in giudicato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Il sollecito di pagamento è, difatti, atto atipico, siccome non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992) e la sua pur consentita impugnazione (per il fatto di manifestare una pretesa fiscale) non preclude, anzi impone la successiva impugnazione dell’atto tipico (nella specie costituito dall’avviso di accertamento oggetto di impugnazione) onde evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno ogni interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. 08/04/2022, n. 11841 (Rv. 664353 - 01)), giacchè una volta emesso l’atto tipico, il relativo giudizio è l’unico procedimento che giuridicamente conta (v., tra le tante, Cass. n. 1213/2023 e Cass. n. 19049/2024, ai cui contenuti si rinvia).
Il sollecito di pagamento, non compreso tra gli atti tipici indicati dalla norma, può essere impugnato facoltativamente quando manifesta una pretesa fiscale, ma la sua impugnazione non impedisce quella del successivo atto tipico. Emesso l’avviso di accertamento, è la sua impugnazione che rileva giuridicamente per contestare la pretesa ed evitare che questa si consolidi; essa fa inoltre venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione facoltativa del sollecito.
Massime di principio
- La pronuncia che definisce una controversia per una ragione esclusivamente processuale, senza accertare il rapporto sostanziale, produce giudicato formale nel processo in cui è resa, ma non giudicato sostanziale idoneo a precludere la decisione sul merito in un diverso giudizio.
- Un sollecito di pagamento che manifesta una pretesa fiscale, ma non rientra tra gli atti tipici elencati dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, è facoltativamente impugnabile; la sua impugnazione non preclude quella del successivo atto tributario tipico.
- Quando viene emesso il successivo atto tributario tipico, la sua impugnazione costituisce il giudizio rilevante per contestare la pretesa ed evitare che essa si consolidi; l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione facoltativa del precedente sollecito.
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