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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07797/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo notificato a un soggetto in qualità di fideiussore dei debiti di un'associazione sportiva. La Corte d'appello ha confermato la debenza della garanzia sulla base di tre nuclei argomentativi: la prova della conformità della copia del documento di fideiussione all'originale poteva essere desunta dal comportamento processuale dell'opponente; la garanzia non si era estinta per effetto della trasformazione del soggetto garantito da associazione in società, ritenuta una trasformazione eterogenea e quindi idonea a preservare la continuità del rapporto; la nullità della clausola sugli interessi ultralegali del rapporto principale non si comunicava alla garanzia, reputata autonoma e a prima richiesta. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2719 c.c. e 214-215 c.p.c., sostenendo che, avendo contestato non solo la conformità della copia ma anche contenuto e sottoscrizione, la mancata produzione dell'originale e la mancata verificazione avrebbero dovuto privare di efficacia probatoria il documento; 2) violazione dell'art. 2721 c.c. e vizio motivazionale, deducendo che la prova per presunzioni non potrebbe essere usata per dimostrare una fideiussione soggetta a forma scritta ad substantiam; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale, perché il giudice avrebbe tratto argomenti di prova dal comportamento processuale della parte nonostante esso fosse stato espressamente qualificato come subordinato; 4) violazione degli artt. 1284, comma 3, e 1421 c.c., per avere la Corte escluso la nullità dell'intera garanzia pur in presenza di una clausola di interessi ultralegali ritenuta nulla; 5) violazione degli artt. 15 e 17 l. 23 marzo 1981, n. 91 e 2498 c.c., sostenendo che la trasformazione dell'associazione in società avrebbe determinato novazione soggettiva ed estinzione dell'obbligazione di garanzia, essendo peraltro la trasformazione eterogenea non prevista nel regime anteriore alla riforma.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: sul primo motivo ha osservato che il disconoscimento aveva riguardato soltanto la conformità della copia all'originale e che, non essendo stato prodotto l'originale, non poteva pretendersi la mancata verificazione; sul secondo ha dichiarato la questione nuova e comunque non autosufficiente; sul terzo ha ribadito che il comportamento processuale può essere valutato dal giudice di merito come fonte di prova o di convincimento, con valutazione insindacabile se non viziata da errori logici o giuridici; sul quarto ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'irrilevanza, ai fini della revoca del decreto, della contestazione sugli interessi; sul quinto ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità, perché non si confrontava con le ragioni poste dalla Corte d'appello a sostegno della continuità del rapporto e della legittimità della trasformazione eterogenea anche nel regime anteriore alla novella. Conseguentemente è stata confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotografica della scrittura privata impone, in linea di principio, la produzione dell'originale da parte di chi intende avvalersene; solo l'originale consente il successivo meccanismo di disconoscimento e verificazione

  • art. 214 c.p.c.

    la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione presuppone la produzione dell'originale del documento

  • art. 215 c.p.c.

    la richiesta di verificazione presuppone che l'originale sia stato prodotto e poi disconosciuto

  • art. 2721 c.c.

    la questione sulla prova presuntiva di un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam è stata ritenuta nuova e quindi non scrutinabile in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    il comportamento processuale della parte può essere apprezzato come fonte di prova o argomento di convincimento dal giudice di merito

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    la doglianza relativa agli interessi ultralegali non ha inciso sulla ratio della decisione d'appello

  • art. 1421 c.c.

    la dedotta nullità della clausola sugli interessi non era decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 15 l. 23 marzo 1981, n. 91

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione della garanzia in seguito alla trasformazione del soggetto garantito

  • art. 17 l. 23 marzo 1981, n. 91

    richiamato dal ricorrente per negare la continuità del rapporto garantito nella trasformazione dell'associazione in società

  • art. 2498 c.c.

    richiamato per contestare la continuità dei rapporti in caso di trasformazione; la Corte ha invece valorizzato la compatibilità della trasformazione eterogenea e la continuità del rapporto

  • art. 2500-octies, comma 3, c.c.

    richiamato come conferma normativa della legittimità della trasformazione eterogenea e della continuità tra enti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • Dopo il disconoscimento di una copia fotografica di scrittura privata, il documento non perde automaticamente ogni efficacia probatoria: il regime processuale dipende dallo sviluppo effettivo della sequenza documentale, e in particolare dalla successiva produzione dell'originale e dall'eventuale richiesta di verificazione.
  • Il disconoscimento può riguardare, in astratto, anche contenuto e sottoscrizione della copia prodotta, ma nel caso concreto occorre che tale contestazione risulti effettivamente formulata; in cassazione non è possibile attribuire alla sentenza una circostanza processuale non emergente dagli atti o dalla motivazione.
  • Il giudice di merito può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, comprese le difese svolte dal procuratore, e tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se non sorretto da errori logici o giuridici.
  • In cassazione non sono scrutinabili questioni nuove o non adeguatamente autosufficienti, né censure che non colgano la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La nullità di una clausola del rapporto principale non si estende automaticamente al rapporto di garanzia quando la Corte di merito accerti l'autonomia funzionale della garanzia e la decisione impugnata sia fondata su una ratio diversa e autonoma.
  • La trasformazione di un ente associativo in società può essere letta in chiave di continuità del rapporto, specie quando l'atto trasformativo esprima espressamente tale continuità e non prospetti uno scioglimento con successiva ricostituzione dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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