Cassazione Civile, Ordinanza n. 13477/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di Euro 38.477,00 quale saldo del prezzo di forniture di latte effettuate in favore della debitrice nel periodo 1.1.2009-31.3.2010. La debitrice propose opposizione sostenendo di aver già pagato tutte le forniture successive a quel periodo e di dovere soltanto un residuo di Euro 4.000,00, deducendo che, poiché risultavano saldate fatture successive, anche quelle anteriori dovevano ritenersi pagate secondo i criteri di imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c. La Corte d’appello respinse l’impugnazione. In cassazione la debitrice articolò sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria sulla ripartizione dell’onere della prova e sul preteso riconoscimento di un pagamento parziale; (2) violazione delle norme sull’imputazione del pagamento e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che la Corte avesse errato nell’applicare l’art. 1193 c.c.; (3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la prassi di pagamento in contanti alla presentazione della fattura; (4) violazione degli artt. 132, 633 e 634 c.p.c. per avere il giudice d’appello disatteso il proprio dovere cognitivo nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo; (5) violazione di art. 116 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 1193 c.c. per travisamento dei fatti; (6) violazione di art. 116 c.p.c., art. 1199 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c. per non aver tratto le conseguenze logiche dai fatti noti e incontestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la motivazione e la ripartizione dell’onere probatorio, osservando che la sentenza di merito era adeguatamente motivata e che il pagamento costituisce fatto estintivo che deve essere provato dal debitore. Ha inoltre chiarito che le regole sull’imputazione del pagamento non valgono come prova dell’avvenuto pagamento, ma disciplinano solo la scelta del debito da estinguere quando vi siano più debiti omogenei. È stato dichiarato inammissibile il motivo sull’omesso esame del fatto decisivo per difetto di autosufficienza e perché, in presenza di doppia conforme, il ricorso non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il motivo sulla pretesa nullità ex artt. 132, 633 e 634 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile perché non autosufficiente e, in sostanza, diretto a rivalutare il merito. Il quinto motivo è stato assorbito; il sesto è stato respinto perché le doglianze sul libero convincimento e sulla valutazione delle prove miravano a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il controllo di legittimità non consente di sindacare il merito della valutazione delle prove; il vizio motivazionale è ridotto al minimo costituzionale e l'omesso esame del fatto decisivo è censurabile solo nei limiti previsti dalla norma.
La dedotta violazione del libero convincimento non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; il giudizio sulla prova resta affidato al merito.
L'imputazione del pagamento è una facoltà del debitore da esercitare al momento del pagamento; in mancanza operano i criteri legali sussidiari. La norma non prova l'avvenuto pagamento, ma disciplina a quale debito imputare un pagamento già eseguito.
Se il debitore non ha imputato il pagamento, il creditore può farlo nella quietanza; accettata la quietanza, il debitore non può pretendere diversa imputazione, salvo i casi di dolo o sorpresa.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che dalle norme sulla quietanza potesse ricavarsi una prova logica dell'infondatezza del credito, trattandosi di valutazioni di merito.
L'onere di provare il fatto estintivo del debito, cioè il pagamento, grava sul debitore che lo eccepisce; il creditore che agisce deve provare il titolo del proprio diritto, non il mancato pagamento.
Le presunzioni semplici non possono essere invocate per imporre al giudice di legittimità una rivalutazione del merito in assenza di un effettivo errore giuridico.
Il ragionamento presuntivo sulla pretesa inesistenza del credito è stato reputato non sindacabile in cassazione perché attiene alla valutazione di merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la fase monitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta contro l'apprezzamento della prova compiuto dal giudice di merito.
Come per l'art. 633 c.p.c., la dedotta violazione non ha portato a un vizio autonomo, poiché la doglianza mirava a contestare la valutazione di merito sulla prova del credito e del pagamento.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve provare il titolo del credito, ma non anche il mancato pagamento; il pagamento integra un fatto estintivo che deve essere provato dal debitore opponente.
- Le regole sull'imputazione del pagamento ex artt. 1193 ss. c.c. operano solo quando il pagamento sia già provato e vi siano più debiti omogenei da estinguere; non possono essere utilizzate come presunzione dell'avvenuto pagamento.
- L'imputazione del pagamento deve essere effettuata dal debitore al momento dell'adempimento; una successiva imputazione unilaterale è inefficace salvo consenso del creditore.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificato in che cosa differiscano le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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