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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21096/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un difensore ha proposto ricorso ex artt. 391-bis e 287 c.p.c. per ottenere la correzione di un errore materiale contenuto nella precedente sentenza della Corte di cassazione n. 24661/2022. In quel provvedimento, pur essendo stata disposta la condanna alle spese, era stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore, che si era dichiarato anticipatario. La richiesta mirava quindi ad emendare il dispositivo aggiungendo, dopo le parole "come per legge", la formula di distrazione in favore dell'avvocato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la modifica del dispositivo della sentenza n. 24661/2022, inserendo la formula "con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Libranti, dichiaratosi anticipatario" dopo le parole "come per legge" nella parte relativa alle spese di lite. Le spese del procedimento di correzione sono state integralmente compensate tra le parti per giustificati motivi, in ragione della mancata opposizione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È utilizzato come base procedurale per chiedere alla Corte di cassazione la correzione dell'errore materiale contenuto in una propria sentenza.

  • art. 287 c.p.c.

    Consente la correzione dell'errore materiale nel provvedimento giudiziario, anche quando l'omissione riguardi la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario può integrare un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, quando il contenuto decisorio risultante dagli atti renda chiara la volontà del giudice.
  • La domanda di distrazione delle spese non è, in tale prospettiva, qualificabile come domanda autonoma, ma come statuizione accessoria e strumentale rispetto alla liquidazione delle spese, suscettibile di correzione se omessa nel dispositivo.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, la mancata opposizione della controparte può costituire giustificato motivo per compensare integralmente le spese del subprocedimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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