Sentenza del 03/05/2016 n. 2557 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica a società - Modalità di esecuzione - Omessa registrazione anagrafica - Violazione del generale dovere di reperibilità del contribuente - Legittimità della procedura per gli irreperibili - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha contestato la validità della notifica dell'atto tributario, sostenendo che non fosse legittimo ricorrere alla procedura prevista per i contribuenti irreperibili. Il giudice ha invece rilevato che la società, abbandonando il precedente domicilio fiscale senza comunicare il nuovo indirizzo e senza rendersi agevolmente reperibile, ha violato il generale dovere di collaborazione e buona fede nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
La decisione
Il giudice di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo valida la notifica eseguita secondo la procedura per gli irreperibili prevista dall'art. 60, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 600/1973. È stato quindi considerato legittimo il deposito dell'atto presso la casa comunale, seguito dall'invio della raccomandata informativa, poiché l'omessa comunicazione del nuovo domicilio e la mancata collaborazione della società hanno reso difficoltoso il reperimento.
Norme richiamate
Costituzione, art. 53, comma 1
Richiama il principio della capacità contributiva, quale fondamento dell'obbligo tributario.
d.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lettera e)
Consente, nei casi di irreperibilità del destinatario, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
Legge n. 212/2000, art. 10, commi 1 e 2
Stabilisce i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell'affidamento nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve cooperare affinché possa essere agevolmente reperito.
Codice civile, artt. 1175, 1375 e 1147
Sono richiamati come espressione dei principi generali di correttezza, buona fede e diligenza applicabili anche ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Il contribuente, anche se società, deve mantenere aggiornati domicilio fiscale, sede e dati anagrafici e comunicare tempestivamente ogni trasferimento all'Amministrazione finanziaria.
- Chi rende volontariamente difficoltosa la propria reperibilità non può contestare automaticamente la notifica eseguita secondo la procedura prevista per gli irreperibili.
- La procedura di deposito presso la casa comunale con raccomandata informativa è legittima quando l'irreperibilità deriva dalla mancata collaborazione del contribuente e sono rispettati tutti gli adempimenti formali.
- Il principio di buona fede tributaria impone una collaborazione reciproca: l'Amministrazione deve notificare secondo legge, mentre il contribuente deve consentire di essere agevolmente raggiunto.
- L'assenza di una corretta registrazione anagrafica o di una comunicazione del nuovo indirizzo può comportare che la notifica produca effetti anche se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto.
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